Confiscation for equivalent acts retroactively applied to pre-2018 peculation is invalid due to non-retroactivity principle.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's decision regarding confiscation for equivalent assets imposed on the defendant for peculation committed in 2008. The defendant argued that applying the 2018 and 2019 laws violated the principle of non-retroactivity of unfavorable penal norms. The court agreed, ruling that the confiscation measure has a substantial punitive nature and cannot be applied retroactively to facts occurring before its enactment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 322-ter, cod. pen.; Art. 578-bis, cod. proc. pen.: The confiscation for equivalent, possessing a substantial punitive component, is inapplicable retroactively to facts committed prior to its entry into force, adhering to the principle of non-retroactivity of unfavorable penal norms.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cosentino Lea, nata a Ruvo di Puglia (BA) il 13/05/1968 avverso la sentenza del 09/11/2022 della Corte di appello di Bari; visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l'annullamento sena rinvio della sentenza impugnata; uditi i difensori della ricorrente, avv.ti Daniela Castelluzzo e Giampiero Tramacere, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari, nel dichiarare estinto per prescrizione il delitto di peculato ascritto all'imputata Lea Cosentino, ha confermato la confisca per equivalente di alcuni beni nei suoi confronti, in applicazione degli artt. 322-ter, cod. pen., e 578-bis, cod. proc. pen., ritenendo che tal ultima disposizione debba trovare applicazione anche nel caso — come quello in disamina — di reato commesso anteriormente all'introduzione di essa (avvenuta con la legge n. 21 del 2018) ed all'inserimento nella stessa del riferimento all'art. 322-ter, cit. (ad opera della legge n. 3 del 2019).
2. Il ricorso dell'imputata, per il tramite dei suoi difensori, censura tale statuizione, sostenendo che essa violi le predette disposizioni, nonché gli artt. 2, cod. pen., 25, Cost., e 7, CEDU, in quanto espressive del principio d'irretroattività della norma penale sfavorevole, riportandosi essenzialmente alla ricostruzione dell'istituto compiuta dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 4145 del 29 settembre 2022, dep. 2023, ricorrente Esposito (Rv. 284209).
3. Il motivo di ricorso è fondato. Ponendo fine, successivamente alla decisione impugnata, al contrasto di giurisprudenza formatosi sul punto, le Sezioni unite, con la suddetta sentenza, hanno stabilito che la disposizione dell'art. 578-bis, cod. proc. pen., con riguardo alla confisca per equivalente ed alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, ha natura anche sostanziale e che, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore (e, per i reati di cui all'art. 322-ter, cod. pen., prima dell'addizione apportata dalla legge n. 3 del 2019).
Peraltro, trattandosi, nello specifico, di reato commesso nel 2008, ed essendo stata la confisca per equivalente ex art. 322-ter, cit., estesa al profitto del reato soltanto con la legge n. 190 del 2012, comunque la stessa non avrebbe potuto essere disposta, ove si considerino la sua natura «marcatamente sanzionatoria» ed il divieto di applicazione retroattiva che ne scaturisce (sulla natura della confisca per equivalente, vds. la stessa "sentenza Esposito" ed i precedenti costituzionali e di legittimità ivi richiamati, a cominciare da Corte Cost., sent. n. 97 del 2009 e ord. n. 301 del 2009, e Sez.
U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264435).
4. La sentenza impugnata dev'essere, dunque, annullata sul punto dedotto, con conseguente restituzione all'avente diritto dei beni già staggiti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alla confisca, disponendo la restituzione in favore dell'avente diritto di quanto già oggetto di confisca. o Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 626, cod. proc. pen.. 7-1 Così deciso