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Sentenza — n. 8130/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against European Arrest Warrant delivery due to lack of translation and procedural violations.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8130/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the applicant's claims regarding the lack of Italian translation of the European Arrest Warrant and the use of Italian court documents. The court found the first ground generic and noted the applicant failed to raise the translation issue before the appellate court, while the second ground was rejected because the applicant knew Italian and had not requested a Romanian translation. Consequently, the appeal was dismissed, and the applicant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 6 I. n. 69 del 2005; Art. 109 cod. proc. pen.; Art. 143 cod. proc. pen.: The European Arrest Warrant must be translated into Italian unless equivalent acts exist; however, existing acts are not subject to translation obligations, and translation rights apply only to defendants who do not know the language and expressly request it.

Parole chiave

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European Arrest Warrant language translation procedural admissibility Italian criminal procedure Cassazione appeal defendant rights procedural costs diritto di traduzione

Disposizioni normative citate

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Art. 6 I. n. 69 del 2005
Alla stregua di tali argomenti il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 109 cod. proc. pen.
Art. 143 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla stregua di tali argomenti il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 143 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla stregua di tali argomenti il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014
Sez. 6, n.6560 del 14/02/2023
che stabilisce il diritto alla traduzione soltanto per l'imputato che non conosca la lingua italiana e ne faccia espressa e motivata richiesta (Sez. 6, n.6560 del 14/02/2023, Rv.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Kanalas Casian Alexandru, nato il 25/08/1994 in Romania avverso la sentenza del 10/01/2024 della Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perrelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Messina ha disposto la consegna, all'Autorità giudiziaria rumena, di Alexandru Kanalas Casian in esecuzione del mandato di arresto europeo processuale emesso il 15 dicembre 2023 in relazione a diversi reati (lesioni, violazione di domicilio, percosse, in materia di stupefacenti, accesso abusivo a sistemi informatici), con rinvio della consegna all'espiazione della pena che l'estradando sta scontando in Italia per rapina.

2. Avverso la sentenza propone ricorso Kanalas Casian, tramite il proprio difensore, deducendo due motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in quanto il mandato di arresto europeo non è stato tradotto in lingua italiana tanto da non consentire l'espletamento del mandato difensivo e l'accertamento di eventuali cause ostative alla consegna di Kanalas Casian. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in quanto tutti gli atti relativi all'arresto e alla misura cautelare (l'ordinanza di convalida dell'arresto, la misura cautelare, la fissazione dell'udienza, il rigetto della richiesta di sostituzione) e la presente sentenza sono state redatte in italiano e non in rumeno.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso, che censura la mancata traduzione del mandato di arresto europeo in lingua italiana, è inammissibile per genericità. L'art. 6 della I. n. 69 del 2005 stabilisce che il mandato di arresto europeo deve essere tradotto in lingua italiana purchè non vi siano atti equipollenti che, invece, lo siano. Il ricorrente non solo non ha posto l'eccezione dinnanzi alla Corte di appello, limitandosi a provvedervi tardivamente solo in questa sede, ma non ha neanche rappresentato se nel presente processo mancassero atti equipollenti al MAE tali da rendere la questione priva di rilievo.

A ciò si aggiunge che l'obbligo di usare la lingua italiana di cui all'art.109 cod. proc. pen. si riferisce agli atti da compiere nel procedimento, non agli atti già formati da acquisire al processo, quale deve ritenersi il MAE, e, comunque, è onere della parte interessata indicare ed illustrare le ragioni che rendono plausibilmente utile la traduzione dell'atto nonché il pregiudizio concretamente derivante dalla mancata effettuazione della stessa (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Rv. 261111).

2. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. In ragione del vizio denunciato, questa Corte ha esaminato gli atti dai quali è risultato che il ricorrente conosce la lingua italiana (pag. 2 del verbale di arresto), ulteriormente comprovata dalla circostanza che l'esigenza della traduzione in rumeno non fosse stata mai avanzata né nel presente procedimento, né in quello che aveva condotto all' emissione della sentenza di condanna per rapina per la quale Kanalas Casian si trova in espiazione pena in Italia.Ne consegue l'inapplicabilità, nella specie, dell'invocato art. 143 cod. proc. pen. che stabilisce il diritto alla traduzione soltanto per l'imputato che non conosca la lingua italiana e ne faccia espressa e motivata richiesta (Sez. 6, n.6560 del 14/02/2023, Rv. 284208) e comunque la relativa questione non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità.

3. Alla stregua di tali argomenti il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5,