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Ordinanza — n. 8128/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses extraordinary appeal claiming factual error regarding theft prosecution requirements. The appeal is inadmissible because the lower court correctly noted the lack of private complaint. The court rejects the claim that new procedural laws retroactively invalidate the judgment. The decision upholds the principle that procedural errors cannot be corrected via extraordinary remedies. The ruling emphasizes the finality of judgments and the limits of factual error claims. The court orders the appellant to pay court costs and a fine. The decision clarifies the scope of factual versus legal errors in appeals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8128/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the extraordinary appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the Second Section of the Penal Court made a factual error by failing to recognize that a private complaint was missing, which should have rendered the theft charges procedurally barred under recent legislative changes. The court rejected this claim, stating that the lower court correctly noted the defense's own submission of documents proving the lack of a complaint and that new procedural rules do not operate as an abolition of the crime to override the final judgment. Consequently, the court ruled that the appeal was manifestly unfounded and did not constitute a valid factual error warranting extraordinary correction.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The extraordinary remedy for factual error is limited to perceptual errors in reading internal case files, excluding evaluative judgments, legal interpretation errors, or procedural mistakes made by the trial court, which must be challenged through ordinary appeals.

Parole chiave

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extraordinary appeal inadmissibility factual error perceptual procedural bar theft private complaint requirement judicial finality principle procedural costs award abolitio criminis exception cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis c.p.p.
L'errore di fatto che legittima il rimedio previsto dall'art. 625-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
4.In conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente deve, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 625-bis cod. proc. pen
L'errore di fatto che legittima il rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
4.In conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente deve, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 16103 del 27/03/2002, Basile
Sez. U., n. 40150 del 21/06/2018, Salatino
Sez. 4, n. 49499 del 15/11/2023, Platon Ovidiu Marius
giudicato sostanziale (Sez. 4, n. 49499 del 15/11/2023, Platon Ovidiu Marius, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Patti Calogero, nato a Marsala il 24/05/1996 avverso la sentenza del 05/05/2023 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Calogero Patti chiede la correzione dell'errore di fatto che inficia la sentenza emessa dalla Seconda Sezione penale di questa Corte il 5 maggio 2023 in relazione ai reati di furto contestatigli ai capi 5), 7), 11), 15) e 16) della imputazione trattandosi di reati di furto procedibili a querela per effetto delle modifiche al regime di procedibilità apportate dal d. Igs. 150 del 2022 come modificato dal dl. n. 162 del 2022 convertito con I. n. 199 del 30 dicembre 32022. Sostiene che la Seconda Sezione Penale è incorsa in errore percettivo non avendo rilevato che già in sede cautelare, come attestato dal Tribunale del Riesame di Palermo, si era dato atto della mancanza della querela che non era stata proposta nei termini di rito e, per l'effetto, era stata rilevata la improcedibilità con conseguente perenzione del titolo cautelare.

Anche in sede di giudizio di legittimità sulla responsabilità tale mancanza produce i suoi effetti, carenza che, erroneamente, non è stata rilevata, benché dedotta, dalla Corte di Cassazione. Ne consegue la illegittimità della condanna per i reati di cui ai capi 5), 7), 11) 15) e 16) rilevante ai fini della determinazione della pena da eseguire.

2. Il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati, pronuncia che può essere dichiarata con ordinanza emessa in assenza di contraddittorio. L'errore di fatto che legittima il rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali e che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.

Si tratta di una nozione assolutamente pacifica e delineata dalle Sezioni Unite di questa Corte fin dalla più risalente sentenza in materia (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280). E', invece, esclusa dal perimetro della nozione di fatto la valutazione del giudice che, anche se fondata su una fuorviata rappresentazione percettiva, abbia contenuto valutativo. Sono, infine, estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie.

3. La sentenza impugnata con il rimedio straordinario non è incorsa in errore percettivo nella verifica dei presupposti per l'applicazione della normativa in materia di improcedibilità per mancanza di querela: anzi, ha dato atto della richiesta in tal senso della difesa (punto 3 del Ritenuto in fatto) con il deposito di produzione documentale atta a dimostrare la sopravvenuta improcedibilità per mancanza di querela, e, in applicazione di un consolidato indirizzo ermeneutico costituito da una pronuncia a Sezioni Unite ( Sez. U., n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273561) è pervenuta alla conclusione, condivisa dalla giurisprudenza anche più recente in materia, secondo cui nei giudizi pendenti in sede di legittimità, la sopravvenienza della procedibilità a querela per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non opera quale ipotesi di "abolitio criminis", capace di prevalere sull'inammissibilità del ricorso e di incidere sul cd. giudicato sostanziale (Sez. 4, n. 49499 del 15/11/2023, Platon Ovidiu Marius, Rv. 285467).

Deve, pertanto, escludersi qualsivoglia errore di fatto o erronea applicazione di norme processuali in cui sia incorsa la sentenza della quale il ricorrente ha chiesto la correzione e che, non solo ha dato atto della produzione documentale ma che, soprattutto, in linea con i consolidati principi ne ha ritenuto la irrilevanza. 4.In conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente deve, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 febbraio