Italian Court dismisses appeal due to client's late withdrawal, ruling it inadmissible under procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant personally withdrew the request on January 9, 2024. Although the defense argued for procedural violations regarding bail conditions and the severity of the charge, the withdrawal rendered these arguments moot. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible under Article 591 of the Criminal Procedure Code and ordered the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A late withdrawal of an appeal renders it inadmissible, triggering liability for court costs and fines regardless of the underlying substantive arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Russi Alberto, nato a Galatina 11 19/11/1969 avverso l'ordinanza del 22/06/2023 emessa dal Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Potenza, decidendo sulla istanza di riesame proposta dal ricorrente contro l'ordinanza emessa il 25 maggio 2023 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con cui era stata disposta la misura degli arresti domiciliari, ne ha disposto la conferma dopo aver proceduto a riqualificare il reato di cui al capo 7) come estorsione consumata anziché tentata, confermando nel resto l'ordinanza emessa nei confronti di Russi Alberto per i reati di cui ai capi 7) e 4).
2. Nell'interesse di Alberto Russi, il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi che di seguito sinteticamente si riportano. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b), c) ed e), cod. proc. pen. per carente motivazione sulle esigenze cautelari, sotto il profilo del pericolo di inquinamento delle prove. Non vengono indicati i fatti specifici emersi dall'attività investigativa, che diano conto di un effettivo pericolo di inquinamento probatorio, considerato che dalla data del decreto di perquisizione del giugno 2022 fino al maggio 2023 non è emerso nessun comportamento volto a condizionare la genuinità delle fonti di prova da parte dell'indagato. 2.2.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione sempre per carenza della motivazione in punto di esigenze cautelari, sotto il profilo della sussistenza deli requisiti dell'attualità e concretezza del pericolo reiterazione dei reati, desunto solo dalle modalità dei reati ma non da nuove emergenze emerse durante le indagini. Inoltre, il riferimento al legame sentimentale dell'avv. Russi con il giudice Errede avrebbe dovuto condurre il Tribunale a dare maggiore rilievo al trasferimento del dott. Errede dal Tribunale di Lecce a quello di Bologna, non spiegandosi perché la rete di rapporti presente a Lecce sarebbe replicabile ovunque. 2.3.
Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione alla diversa e più grave qualificazione giuridica operata dal Tribunale in sede di riesame rispetto a quella meno grave ritenuta dal Gip. In particolare, rispetto al capo 7), il Gip aveva ritenuto di riqualificare in tentativo il reato di estorsione consumata come formulato nella richiesta cautelare del pubblico ministero. Il Tribunale, in violazione del divieto di reformatio in pejus applicabile a tutte le impugnazioni e quindi anche al riesame, ha ritenuto di riqualificare il reato in estorsione consumata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Si deve rilevare preliminarmente che con atto del 9 gennaio 2024 recante la sottoscrizione autenticata dal difensore di fiducia, avv. Rella Roberto, il ricorrente ha personalmente dichiarato di rinunciare al ricorso proposto. Pertanto, la rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 comma 1, lett. d), cod. proc. pen., e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma anche alla corresponsione di una somma in favore della Cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità, né vi sono elementi da cui desumere una completa mancanza d'interesse per causa sopravvenuta e non imputabile al ricorrente (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Rv. 267373); PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 23 gennaio 2024 Il Consigliere e