Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 7898/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against detention order, upholding trial court's assessment of criminal evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7898/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request to annul the detention order against Maurizio Bevilacqua. The appellant argued that the trial court failed to properly evaluate witness statements and documentary evidence regarding his alleged role in a drug trafficking association. The court ruled that it lacks the power to re-evaluate factual evidence or substitute its own assessment of the suspect's guilt, which remains the exclusive domain of the lower court.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 273 cod. proc. pen.; Art. 274 cod. proc. pen.: The Court of Cassation cannot annul a personal coercive measure based on alternative factual reconstructions or a re-evaluation of evidence, as such matters fall within the exclusive competence of the trial judge.

Parole chiave

Generato dall'IA
coercive measures drug trafficking factual assessment evidence evaluation judicial review limits detenzione di stupefacenti traffico internazionale di stupefacenti infrazione qualificata LStup

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 273 cod. proc. pen.
L'erronea valutazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod.
Art. 274 cod. proc. pen.
pen e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen.
Art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 274 cod. proc. pen
pen e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482
Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148
Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148).
Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948
Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo ed altro, Rv. 265244
Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo ed altro, Rv. 265244; Sez.
Sez. 1, n. 1769 del 23.03.1995, Ciraolo, Rv. 201177
265244; Sez. 1, n. 1769 del 23.03.1995, Ciraolo, Rv. 201177).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Bevilacqua Maurizio, nato a Catanzaro 1'11/07/1973 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro il 25/05/2023; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott. Raffaele Gargiulo, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza con cui è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere nei riguardi di Bevilacqua Maurizio, ritenuto gravemente indiziato di partecipazione all'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti e di due fatti di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando tre motivi relativi al giudizio di gravità indiziaria. Viene riportato un ampio stralcio della motivazione dell'ordinanza impugnata e si assume che il contenuto di alcune conversazioni, valorizzato in chiave accusatoria, non sarebbe dimostrativo del quadro indiziario, soprattutto con riferimento al reato associativo. Né il Tribunale avrebbe correttamente valutato le argomentazioni difensive relative all'assenza nei riguardi del ricorrente di dichiarazioni accusatorie di collaboratori di giustizia e di altre prove dichiarative (acquirenti di sostanza stupefacente), ovvero di filmati relativi al prelevamento o occultamento di sostanza stupefacente. Del reato associativo non vi sarebbe prova.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile.

2. Il Tribunale, con una motivazione puntuale, ha ricostruito i fatti, spiegato, facendo riferimento a molteplici fonti di prova, la struttura dell'associazione criminosa, la sua composizione soggettiva, i singoli ruoli ricoperti, i canali di rifornimento e di smercio della sostanza stupefacente, le modalità con cui l'attività criminosa veniva in concreto compiuta nelle abitazioni di Passalacqua Domenico e di Bevilacqua Stefania, dove avvenivano gli incontri anche con i fornitori del gruppo e veniva confezionata la droga, nonché in quella di Passalacqua Giosuele.

In tale contesto è stata con precisione descritta l'attività compiuta dal ricorrente, attinto da dichiarazioni accusatorie da parte del collaboratore Mirarchi Santo e da chiari e gravi indizi altamente dimostrativi della sua partecipazione al sodalizio criminoso, tutti puntualmente descritti dal Tribunale e, in particolare, della gestione e dello smercio di cocaina e dei singoli episodi di cui all'art. 73 d.P.R. cit. Bevilacqua, ha spiegato il Tribunale, da una parte, assumeva il ruolo di non occasionale acquirente di sostanza stupefacente, dall'altra, di abituale soggetto dedito alla commercializzazione della sostanza stupefacente 3.

Rispetto a tale quadro di riferimento, nulla di specifico è stato dedotto essendosi il ricorrente limitato a reiterare gli stessi argomenti già sottoposti al giudice di merito e da questi correttamente valutati e sostanzialmente a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti.

4. Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione l'ordinanza emessa in tema di misura cautelari personali non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482;

Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148). In tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti in tema di misure cautelari personali, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. L'erronea valutazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen.

è dunque rilevabile in Corte di cassazione soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge ovvero in una mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, che nella specie non sussiste. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda ne' la ricostruzione di fatti, ne' l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono ammissibili le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice dì merito (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948;

Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo ed altro, Rv. 265244; Sez. 1, n. 1769 del 23.03.1995, Ciraolo, Rv. 201177).

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.