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Sentenza — n. 7896/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming lack of specific reasoning for detention order in mafia case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7896/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Ernesto Bevacqua's appeal inadmissible regarding his detention order. The appellant argued the lower court failed to specify concrete elements proving his continued social danger despite the passage of time. The court rejected this, affirming that appellate review cannot substitute its own factual assessment for the trial judge's established reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 275, comma 3 c.p.p.: The Court of Cassation lacks power to re-evaluate factual elements or subjective conditions of the accused in personal precautionary measures, intervening only for specific legal violations or manifest illogical motivation.

Parole chiave

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precautionary measures mafia association social danger appellate review limits custodia in carcere riabilitazione carcerazione giudiziaria arresto coercitivo

Disposizioni normative citate

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Art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Il Tribunale, con una motivazione puntuale, ha ricostruito i fatti, ha descritto e spiegato i gravi fatti criminali in cui il ricorrente è coinvolto, precisando come non vi sia nessun elemento concreto volto a superare la presunzione relativa di pericolosità sociale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen..
Art. 273 cod. proc. pen.
L'erronea valutazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod.
Art. 274 cod. proc. pen.
pen e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen.
Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 94 c.p.p.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94,
art. 274 cod. proc. pen
pen e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482
Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148
Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148).
Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948
Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo ed altro, Rv. 265244
Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo ed altro, Rv. 265244; Sez.
Sez. 1, n. 1769 del 23.03.1995, Ciraolo, Rv. 201177
265244; Sez. 1, n. 1769 del 23.03.1995, Ciraolo, Rv. 201177).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Bevacqua Ernesto, nato a Lamezia Terme 1'01/10/1974 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro il 23/05/2023; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott. Raffaele Gargiulo, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza con cui è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei riguardi di Bevacqua Ernesto, ritenuto gravemente indiziato di partecipazione all'associazione mafiosa denominata ndrangheta, nonché per i delitti di procurata inosservanza di pena, di detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola con matricola abrasa, di estorsione (reati tutti aggravati ai sensi dell'art. 416 bis. 1 cod. pen.) e di cinque fatti di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando un unico motivo con cui deduce vizio di motivazione quanto alle ritenute esigenze cautelari.

Il Tribunale non avrebbe considerato il principio per cui per le mafie non storiche, anche il mero decorso del tempo sarebbe idoneo ad assumere rilievo nel giudizio prognostico cautelare; nel caso di specie, in ragione del limitato lasso di tempo in cui la condotta partecipativa si sarebbe manifestata (marzo, maggio, agosto, novembre 2019) e del rifiuto opposto dal ricorrente nel novembre del 2019 ad aiutare uno dei presunti capi del sodalizio, il Tribunale, al di là di riferimenti assertivi, non avrebbe indicato in concreto gli elementi posti a fondamento del giudizio cautelare e della persistente pericolosità sociale del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il Tribunale, con una motivazione puntuale, ha ricostruito i fatti, ha descritto e spiegato i gravi fatti criminali in cui il ricorrente è coinvolto, precisando come non vi sia nessun elemento concreto volto a superare la presunzione relativa di pericolosità sociale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.. Si è in particolare spiegato, come, diversamente dagli assunti difensivi, sia sussistente il concreto ed attuale pericolo di recidiva in ragione non solo della gravità dei molteplici fatti compiuti, ma, soprattutto, della personalità del ricorrente, non essendoci né elementi concreti rivelatori di un definitivo allontanamento dall'ambiente criminale in cui i fatti per cui si procede devono inquadrarsi e neppure, anche in ragione del tempo decorso, di una cambiamento effettivo del suo stile di vita.

3. Rispetto a tale quadro di riferimento, nulla di specifico è stato dedotto essendosi il ricorrente limitato a reiterare gli stessi argomenti già sottoposti al giudice di merito e da questi correttamente valutati.

4. Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione l'ordinanza emessa in tema di misura cautelari personali non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482;

Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148). In tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti in tema di misure cautelari personali, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. L'erronea valutazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen.

è dunque rilevabile in Corte di cassazione soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge ovvero in una mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, che nella specie non sussiste. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda ne' la ricostruzione di fatti, ne' l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono ammissibili le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice dì merito (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948;

Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo ed altro, Rv. 265244; Sez. 1, n. 1769 del 23.03.1995, Ciraolo, Rv. 201177).

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94,