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Sentenza — n. 7894/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls confiscation of money ordered for unproven crimes distinct from the current trial charges.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7894/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's decision regarding the confiscation of 300 euros without remittal. The defendant argued that confiscation was illegal because it targeted profits from drug sales, a crime not the subject of the current proceedings for illegal possession. The court agreed, ruling that confiscation cannot be imposed for unproven offenses where no specific criminal investigation or defensive rights were exercised.

Regesto Legislator

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Art. 73 d.P.R. n. 309/1990; Art. 4 I. n. 110/1975: Confiscation of assets must correspond to the specific crime for which the defendant is being tried; confiscation ordered for distinct, unproven offenses violates the principle of legality and requires annulment.

Parole chiave

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confiscation of assets illegal possession of drugs distinct criminal offenses principle of legality annulment without remittal procedural fairness profit from crime confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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Art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Quanto al delitto previsto dall'art. 73 d.P.R.
Art. 4 I. n. 110/1975
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ivan Mareyl Kuoat, nato a Casalmaggiore il 13/11/2000 avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Cremona il 20/04/2023; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott. Luigi Cuomo, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Cremona ha applicato la pena di cinque mesi di reclusione e 600 euro di multa a Ivan Meryl Kouat in ordine ai reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 del 1990 e 4 I. 18 aprile 1975, n. 110. Quanto al delitto previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 all'imputato si contesta il reato di detenzione illecita di un quantitativo di hashish. Con la sentenza è stata disposta la confisca anche della somma di 300 euro in sequestro, ritenuta, sulla base delle stesse dichiarazioni dell'imputato, profitto di precedenti cessioni di sostanza stupefacente.t 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con cui si deduce violazione di legge quanto alla confisca che, si assume, non avrebbe potuto essere disposta in ragione del titolo di reato per cui si procede

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Dalla sentenza si evince chiaramente come la confisca sia stata disposta per reati diversi rispetto a quello per cui si procede, che attiene solo, come detto, alla detenzione illecita di una determinata quantità di sostanza stupefacente. Una confisca disposta in relazione a reati diversi, rispetto ai quali nessun accertamento penale risulta essere stato in concreto compiuto e nessuna prerogativa difensiva in concreto esercitata. Una confisca illegale. Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla confisca del denaro di cui deve essere disposta la restituzione all'avente diritto. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro di cui dispone la restituzione all'avente diritto. Così deciso in Roma, il 10 novembre