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Ordinanza — n. 7893/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against plea bargain sentencing are inadmissible for alleging lack of non-punishment grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7893/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeals filed by the defense of Ouajil Aziz and Kamal Samii inadmissible. The appellants argued that the trial judge failed to evaluate non-punishment grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure and imposed an unfair sentence. The court ruled that such appeals against plea bargain sentences are explicitly barred by Article 448, paragraph 2-bis, as the arguments were generic and did not fit the narrow scope of permitted challenges.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentences are inadmissible when alleging a lack of non-punishment grounds or sentencing unfairness, as these arguments fall outside the permitted scope of review.

Parole chiave

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plea bargain sentence non-punishment grounds inadmissible appeal sentencing fairness Cassation procedure commisurazione della pena per traffico di stupefacenti sanzione sostitutiva remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo ha applicato a Ouajil Aziz la pena di tre anni e quattro mesi di reclusione e sedicimila euro di multa e a Kamal Samii quella di due anni e otto mesi di reclusione e diecimila euro di multa per il delitto previsto dall'art. 73 d.P.R.
Art. 129 cod. proc. pen.
Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati deducendo vizio di motivazione in ordine all'accertamento della mancanza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. e alla congruità della pena.3.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduce l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art.
art. 129 cod. proc. pen
Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati deducendo vizio di motivazione in ordine all'accertamento della mancanza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1.0uajil Aziz, nato in Marocco il 15/06/1986 2.Kamal Samii, nato in Marocco, il 10/08/1990 avverso la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo il 14/03/2023; visti gli atti ed esaminati i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo ha applicato a Ouajil Aziz la pena di tre anni e quattro mesi di reclusione e sedicimila euro di multa e a Kamal Samii quella di due anni e otto mesi di reclusione e diecimila euro di multa per il delitto previsto dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati deducendo vizio di motivazione in ordine all'accertamento della mancanza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. e alla congruità della pena.3. I ricorsoi sono inammissibili. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduce l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ovvero la incongruità della pena. All'evidenza i motivi di ricorso proposti, intrinsecamente generici, sono contraddetti dalla sia pure sintetica motivazione, a struttura enunciativa, sugli elementi che rinviano alla responsabilità dei ricorrenti ed alla congruità della pena, ed esulano dall'ambito di quelli consentiti, in quanto si risolvono nella denuncia di un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento.

4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila, avuto riguardo alla colpa nella proposizione di impugnazione infondata. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende