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Ordinanza — n. 7892/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals challenging plea bargain sentences for lack of non-prosecution grounds are inadmissible under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7892/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by Bianchi and Sabatini inadmissible against their plea bargain sentences. The defense argued a violation of law regarding the lack of statutory grounds for non-prosecution under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such appeals are explicitly barred by Article 448, paragraph 2-bis, as they merely allege a lack of judicial evaluation of conditions without specific grounds.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals challenging plea bargain sentences alleging the judge failed to evaluate conditions for non-prosecution under Art. 129 CPP are inadmissible as they are intrinsically generic and exceed permitted scope.

Parole chiave

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inadmissible appeals plea bargain sentence non-prosecution grounds Art. 129 CPP Art. 448 para 2-bis commisurazione della pena per stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati deducendo violazione di legge in ordine all'accertamento della mancanza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
I ricorsi sono inammissibili.Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Introdotto con la legge 23 giugno 2017, n.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
Introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduce l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art.
art. 129 cod. proc. pen
Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati deducendo violazione di legge in ordine all'accertamento della mancanza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da:

1. Bianchi Cinzia, nata a Foligno il 13/09/1972;

2. Sabatini Simone, nato a Perugia il 23/12/1976; avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Spoleto il 07/06/2023; visti gli atti ed esaminati i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Spoleto ha applicato a Bianchi Cinzia e Sabatini Simone la pena di tre anni di reclusione e euro dodicimila di multa per il delitto previsto dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati deducendo violazione di legge in ordine all'accertamento della mancanza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.

3. I ricorsi sono inammissibili.Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduce l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. All'evidenza i motivi di ricorso proposti, intrinsecamente generici, sono contraddetti dalla sia pure sintetica motivazione, a struttura enunciativa, sugli elementi che rinviano alla responsabilità del ricorrente ed alla congruità della pena, ed esulano dall'ambito di quelli consentiti, in quanto si risolvono nella denuncia di un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento.

4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila, avuto riguardo alla colpa nella proposizione di impugnazione infondata. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma il 10 novembre 2023 Il C