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Ordinanza — n. 7304/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of substantive grounds via settlement agreement in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7304/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Francesco Di Marzo's appeal inadmissible because he had previously waived substantive grounds regarding the penalty and liability in the second instance. The defense argued violations of procedural articles and lack of motivation, but the court noted that the settlement agreement under Article 599 bis limited the appellate court's review to non-waived issues. Consequently, the court ruled that complaints about waived merits or penalty determinations falling within statutory limits were inadmissible, ordering dismissal and costs.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis cod. proc. pen.; Art. 615 bis cod. proc. pen.: In appeals involving a settlement agreement, the right to appeal to the Court of Cassation is limited to grounds regarding the formation of the party's will, prosecutor's consent, or divergent content of the ruling, excluding waived substantive merits or penalty determinations within statutory limits.

Parole chiave

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settlement agreement appeal waiver of substantive grounds penalty determination review inadmissible cassation appeal procedural waiver effect violenza contro le autorità pubblica istigazione a delinquere ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in accoglimento dell'accordo raggiunto tra le parti; rilevato che nel ricorso si denuncia la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e l'omessa motivazione in ordine alla mancanza dei presupposti per l'affermazione di responsabilità per il reato di cui al'art.
Art. 337 cod. pen.
e l'omessa motivazione in ordine alla mancanza dei presupposti per l'affermazione di responsabilità per il reato di cui al'art. 337 cod. pen.; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti;considerato, infatti, che la rinuncia ai motivi di merito con concordato sulla pena ex art.
Art. 615 bis cod. proc. pen.
278170); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 615 bis cod. proc. pen. con procedura de plano e conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
art. 599 bis cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in accoglimento dell'accordo raggiunto tra le parti; rilevato che nel ricorso si denuncia la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 337 cod. pen
e l'omessa motivazione in ordine alla mancanza dei presupposti per l'affermazione di responsabilità per il reato di cui al'art. 337 cod. pen.; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti;considerato, infatti, che la rinuncia ai motivi di merito con concordato sulla pena ex art.
art. 615 bis cod. proc. pen
278170); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 615 bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
peno e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Di Marzo Francesco, nato a Pomigliano d'Arco il 30/05/1986 avverso la sentenza del 29/06/2023 della Corte di appello di Napoli letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Anna Criscuolo; OSSERVA Rilevato che il difensore di Francesco Di Marzo ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli, in riforma di quella emessa il 23 marzo 2022 dal Tribunale di Nola, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in accoglimento dell'accordo raggiunto tra le parti; rilevato che nel ricorso si denuncia la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e l'omessa motivazione in ordine alla mancanza dei presupposti per l'affermazione di responsabilità per il reato di cui al'art. 337 cod. pen.; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti;considerato, infatti, che la rinuncia ai motivi di merito con concordato sulla pena ex art. 599 bis cod, proc. pen. per"'effetto devolutivo dell'appello, limita la cognizione del giudice di appello ai motivi non rinunciati; rilevato che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. peno e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 615 bis cod. proc. pen. con procedura de plano e conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 16 gennaio 2024 Il consigliere estensore Il Pnés