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Sentenza — n. 7303/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 7303/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 7303/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è inammissibile per l'assorbente rilievo che il motivo proposto è stato dedotto per la prima volta in questa Sede. Come già affermato da questa Corte, in terna di misure cautelari personali, non è possibile prospettare in sede di legittimità motivi di censura non sollevati innanzi al tribunale del riesame, ove essi non siano rilevabili d'ufficio (cfr. Sez. 3, n. 41786 del 26/10/2021, Gabbianelli, Rv. 282460 - 02; Sez. 2, n. 11027 del 20/01/2016, Iuliucci, Rv. 266226; Sez. 4, n. 44146 del 03/10/2014, Parisi, Rv. 260952). Va, infatti, considerato che, in tema di giudizio incidentale di impugnazione avverso i provvedimenti de libertate, pur nella specificità del giudizio di riesame, fatta manifesta dalle esplicitazioni del contesto decisorio dal nono comma dell'articolo 309 del codice di rito penale, resta fermo il principio secondo il quale la parte impugnante ha l'onere di specificare le doglianze attinenti il merito (sul fatto, sulle fonti di prove e relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi.

Regesto Legislator

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art. 371-bis cod. pen, art. 384-ter cod. pen, art. 63 cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 7303/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Domenico Romeo ricorre per cassazione deducendo, con un unico motivo di ricorso, la violazione ed erronea applicazione degli artt. 63 e 350 cod. proc. pen. e la conseguente nullità dell'ordinanza cautelare per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto, alla data della convocazione del ricorrente (25 maggio 2022) sussistevano già a suo carico gli indizi di reità derivanti dalle conversazioni intercorse con Stefano Menicacci il 23 ed il 24 maggio 2022, cosicché lo stesso avrebbe dovuto essere sentito quale indagato "sostanziale" con l'assistenza del difensore. In alternativa, si deduce che, in ogni caso, il Pubblico ministero avrebbe dovuto interrompere l'audizione del ricorrente ai sensi dell'art. 63 cod. proc. pen.

Parole chiave

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denuncia mendace false dichiarazioni senza giuramento informazione e verifiche false indicazioni su attività commerciali inchiesta per falsità atti uso di false generalità

Disposizioni normative citate

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art. 371-bis cod. pen
1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Caltanissetta ha confermato l'ordinanza con la quale è stata applicata a Domenico Romeo la misura degli arresti domiciliari per il reato di cui all'art. 371-bis cod. pen., aggravato ai sensi dell'art.
art. 384-ter cod. pen
pen., aggravato ai sensi dell'art. 384-ter cod. pen.
art. 63 cod. proc. pen
In alternativa, si deduce che, in ogni caso, il Pubblico ministero avrebbe dovuto interrompere l'audizione del ricorrente ai sensi dell'art. 63 cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Romeo Domenico nato a Palermo il 19/9/1954 avverso l'ordinanza emessa il 7 settembre 202:3 dal Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. Alessio Pomponi in sostituzione dell'Avv. Alberto Bonprezzi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Caltanissetta ha confermato l'ordinanza con la quale è stata applicata a Domenico Romeo la misura degli arresti domiciliari per il reato di cui all'art. 371-bis cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 384-ter cod. pen.

2. Domenico Romeo ricorre per cassazione deducendo, con un unico motivo di ricorso, la violazione ed erronea applicazione degli artt. 63 e 350 cod. proc. pen. e la conseguente nullità dell'ordinanza cautelare per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto, alla data della convocazione del ricorrente (25 maggio 2022) sussistevano già a suo carico gli indizi di reità derivanti dalle conversazioni intercorse con Stefano Menicacci il 23 ed il 24 maggio 2022, cosicché lo stesso avrebbe dovuto essere sentito quale indagato "sostanziale" con l'assistenza del difensore. In alternativa, si deduce che, in ogni caso, il Pubblico ministero avrebbe dovuto interrompere l'audizione del ricorrente ai sensi dell'art. 63 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per l'assorbente rilievo che il motivo proposto è stato dedotto per la prima volta in questa Sede. Come già affermato da questa Corte, in terna di misure cautelari personali, non è possibile prospettare in sede di legittimità motivi di censura non sollevati innanzi al tribunale del riesame, ove essi non siano rilevabili d'ufficio (cfr. Sez. 3, n. 41786 del 26/10/2021, Gabbianelli, Rv. 282460 - 02; Sez. 2, n. 11027 del 20/01/2016, Iuliucci, Rv. 266226; Sez. 4, n. 44146 del 03/10/2014, Parisi, Rv. 260952). Va, infatti, considerato che, in tema di giudizio incidentale di impugnazione avverso i provvedimenti de libertate, pur nella specificità del giudizio di riesame, fatta manifesta dalle esplicitazioni del contesto decisorio dal nono comma dell'articolo 309 del codice di rito penale, resta fermo il principio secondo il quale la parte impugnante ha l'onere di specificare le doglianze attinenti il merito (sul fatto, sulle fonti di prove e relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi.

Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, non è ammissibile sottoporre alla Corte di legittimità censure su tali punti, le quali non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile all'omessa osservanza dell'onere devolutorio, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Di Maggio, Rv. 279505-03; Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Contardo, Rv. 272982) 2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 gennaio 2024 Il Consigliere es