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Sentenza — n. 7024/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against appellate court's rejection of judge recusal based on insufficient invoice evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7024/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Michele Sante Fonti inadmissible, upholding the Ancona Court of Appeal's decision to reject his recusal request. Fonti argued that the appellate court erred by considering a judge's note and improperly included irrelevant documents from the main trial file, while also claiming civil law precedents were misapplied. The court ruled that the judge's note was irrelevant to the substantive legal grounds for rejection and that a commercial invoice is merely an accounting document incapable of proving a debt relationship, thus failing Fonti's burden of proof.

Regesto Legislator

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Art. 127, 41, 159 cod. proc. pen.; A recusal request based solely on a unilateral invoice is inadmissible because such a document lacks probative value to establish a debt relationship, and the appellate court correctly applied the principle that the accused bears the burden of proof.

Parole chiave

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judge recusal burden of proof commercial invoice procedural inadmissibility debt relationship appellate court criminal procedure code fascicolo medico

Disposizioni normative citate

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Art. 127 cod. proc. pen.
Art. 41 cod. proc. pen.
Art. 159 cod. proc. pen.
Art. 38, comma 3 cod. proc. pen.
Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato, in quanto è irrilevante la circostanza che il giudice ricusato - verosimilmente dopo aver appreso l'esistenza della dichiarazione di ricusazione presentata nei suoi riguardi e depositata nella cancelleria del suo ufficio ai sensi dell'art. 38, comma 3, cod.
Art. 2710 cod. civ.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale la fattura è un mero documento contabile che può, giusta il disposto dell'art. 2710 cod.
art. 2710 cod. civ
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale la fattura è un mero documento contabile che può, giusta il disposto dell'art. 2710 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 19944 del 12/07/2023
Sez. 6 civ., n. 30309 del 14/10/2022
Sez. 6 civ., n. 30309 del 14/10/2022, Rv.
Sez. 2 civ., n. 22401 del 29/11/2004
665971; Sez. 2 civ., n. 22401 del 29/11/2004, Rv.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Fonti Michele Sante, nato a Caltanissetta il 29/12/1972 avverso l'ordinanza del 08/05/2023 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza sopra indicata la Corte di appello di Ancona rigettava l'istanza di ricusazione presentata da Michele Sante Fonti nei riguardi del dott. Andrea Piersantelli, giudice del Tribunale di Pesaro nell'ambito di un processo nel quale il Fonti è imputato. Rilevava la Corte territoriale come la dichiarazione di ricusazione dovesse essere disattesa in quanto il Fonti si era limitato ad allegare alla sua istanza una fattura emessa dal suo studio professionale di medico nei riguardi di Sabrina Carbini, moglie del giudice Piersantelli, asseritamente per una prestazione sanitaria specialistica: documento, tuttavia, inidoneo a provare l'esistenza del diritto di credito dell'imputato nei confronti della coniuge del giudice ricusato.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Fonti, con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 127 e 41 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello fondato la propria decisione anche sul contenuto di una memoria depositata dal giudice ricusato che, non essendo parte del procedimento, non poteva interloquire nel procedimento in camera di consiglio attivato dalla Corte decidente. 2.2. Vizio di motivazione, per manifesta illogicità e contraddittorietà, per avere la Corte distrettuale basato le proprie determinazioni sugli orientamenti interpretativi espressi dalla giurisprudenza di legittimità civile con riferimento a questioni (inerenti alla valenza probatoria di una fattura) non pertinenti rispetto al caso di specie ovvero contenenti l'enunciazione di principi non conferenti rispetto alle ragioni della decisione finale. 2.3.

Violazione di legge, in relazione agli artt. 159 e 41 cod. proc. pen., per avere la Corte di merito deciso sulla base degli atti di un fascicolo nel quale erano state impropriamente inserite le copie di alcuni atti del procedimento (concernenti un decreto di irreperibilità emesso nei riguardi dell'imputato a fini di notificazione e una richiesta formulata dal di lui difensore) inconferenti rispetto alla decisione che la stessa Corte era stata chiamata a adottare: atti, perciò, di cui va disposta l'eliminazione dal fascicolo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso presentato nell'interesse di Michele Sante Fonti è inammissibile.

2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato, in quanto è irrilevante la circostanza che il giudice ricusato - verosimilmente dopo aver appreso l'esistenza della dichiarazione di ricusazione presentata nei suoi riguardi e depositata nella cancelleria del suo ufficio ai sensi dell'art. 38, comma 3, cod. proc. pen. - abbia fatto pervenire alla Corte di appello una nota con la quale ha contestato la fondatezza dell'assunto del ricusante: e ciò perché la Corte territoriale, pur dando atto del tenore di quello scritto, ha deciso di rigettare la richiesta di ricusazione per ragioni giuridiche sostanzialmente estranee al contenuto di tale documento.3. Inammissibile, per carenza di interesse, è il terzo motivo del ricorso, in quanto concernente un asserito erroneo inserimento nel fascicolo del procedimento camerale svoltosi dinanzi alla Corte di appello di alcuni atti del giudizio dibattimentale che, però, non hanno avuto alcuna rilevanza ai fini della pronuncia adottata dal Collegio chiamato a decidere sulla ricusazione.

4. Il secondo motivo del ricorso è privo di pregio. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale la fattura è un mero documento contabile che può, giusta il disposto dell'art. 2710 cod. civ., far prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma che in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale, con la conseguente sua assoluta inidoneità a fornire la prova tanto della esistenza, quanto della liquidità di un credito (in questo senso, tra le molte, Sez. 3, n. 19944 del 12/07/2023, Rv. 668145;

Sez. 6 civ., n. 30309 del 14/10/2022, Rv. 665971; Sez. 2 civ., n. 22401 del 29/11/2004, Rv. 578639). Di tale criterio interpretativo la Corte di appello di Ancona ha fatto corretta applicazione, dal momento che, pur in un differente sistema processuale, qual è quello penale, caratterizzato dai principi dell'autonomia della cognizione e di libero convincimento nella valutazione delle prove, ha legittimamente ritenuto di poter escludere che l'imputato ricusante avesse assolto all'onere di prova cui era tenuto circa la sussistenza della causa di ricusazione (il rapporto di credito tra lui e il coniuge del giudice), allegando alla propria richiesta una mera fattura commerciale, dunque un documento contabile formato unilateralmente, come take inidoneo a dimostrare la certa esistenza del denunciato rapporto di obbligazione.

5. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila