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Sentenza — n. 7017/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 7017/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 7017/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria, su accordo delle parti, ha applicato - per quanto in questa sede di interesse - a Thamer Barhoumi e Salah Essabar la pena concordata in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 loro ascritti ai capi da A a Q, disponendo la confisca di quanto in sequestro e, segnatamente, del denaro.

Regesto Legislator

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artt. 110 cod. pen; Sentenza — n. 7017/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza hanno proposto con unico atto ricorso per cassazione i predetti imputati deducendo: 2.1. Con il primo motivo erronea qualificazione del fatto, in presenza di circostanze che potevano essere compatibili con l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, non essendo dirimente il solo dato quantitativo, dovendosi considerare anche il ruolo dell'agente, nella specie non considerato. 2.2. Con il secondo motivo illegalità della disposta confisca del denaro in sequestro, alla quale - come è noto - non può procedersi nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 senza la prova della provenienza illecita della somma sequestrata.

Parole chiave

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confisca dei proventi di reato traffico qualificato di stupefacenti flussi finanziari illeciti commisurazione della pena per stupefacenti appropriazione indebita di fondi beni sequestrati

Disposizioni normative citate

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artt. 110 cod. pen
Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria, su accordo delle parti, ha applicato - per quanto in questa sede di interesse - a Thamer Barhoumi e Salah Essabar la pena concordata in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, D.P.R.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. Barhoumi Thamer, nato in Tunisia il 24/04/1988 2. Essabar Salah, nato in Marocco il 01/01/1988 avverso la sentenza del 05/05/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi , che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria, su accordo delle parti, ha applicato - per quanto in questa sede di interesse - a Thamer Barhoumi e Salah Essabar la pena concordata in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 loro ascritti ai capi da A a Q, disponendo la confisca di quanto in sequestro e, segnatamente, del denaro.

2. Avverso la sentenza hanno proposto con unico atto ricorso per cassazione i predetti imputati deducendo: 2.1. Con il primo motivo erronea qualificazione del fatto, in presenza di circostanze che potevano essere compatibili con l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, non essendo dirimente il solo dato quantitativo, dovendosi considerare anche il ruolo dell'agente, nella specie non considerato. 2.2. Con il secondo motivo illegalità della disposta confisca del denaro in sequestro, alla quale - come è noto - non può procedersi nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 senza la prova della provenienza illecita della somma sequestrata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Il primo motivo è inammissibile in quanto proposto per non consentite ragioni di riqualificazione dei fatti in base ad una rivalutazione probatoria.

3. Il secondo motivo è inammissibile in quanto genericamente fondato sulla diversa inaccessibile qualificazione dei fatti.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in Favore della Cassa delle ammende. Così