Sentenza — n. 7010/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catania avverso la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ragusa 1'11/05/2023 nei riguardi di Gastrucci Giacomo, nato a Vittoria 1'11/10/1978; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; CONSDIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Ragusa ha applicato nei riguardi di Gastrucci Giacomo la pena di un anno e otto mesi di reclusione e 4.000,00 euro di multa, riqualificati i fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 7010/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Ragusa ha applicato nei riguardi di Gastrucci Giacomo la pena di un anno e otto mesi di reclusione e 4.000,00 euro di multa, riqualificati i fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catania avverso la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ragusa 1'11/05/2023 nei riguardi di Gastrucci Giacomo, nato a Vittoria 1'11/10/1978; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; CONSDIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Ragusa ha applicato nei riguardi di Gastrucci Giacomo la pena di un anno e otto mesi di reclusione e 4.000,00 euro di multa, riqualificati i fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catania articolando un unico motivo con cui deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto, che, si assume, non potrebbe essere ricondotto alla fattispecie di lieve entità.
3. Il ricorso è inammissibile.4. La Corte di cassazione ha spiegato che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità, come nel caso di specie, della denuncia generica di errori valutativi che non risull:ino evidenti dal testo del provvedimento impugnato. P. Q. M, Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, 1'8 novembre 2023.