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Sentenza — n. 7007/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 7007/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 7007/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Torino, con la pronuncia impugnata, ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Asti in data 15 dicembre 2020 nei confronti di Salvatore Pisano per il delitto di falsa testimonianza commesso in ,\A Asti il 27 settembre 2017. L'avvocato Domenico Putrino, difensore dell'imputato, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 384 cod. pen, art. 62 bis cod. pen, artt. 20 bis cod. pen, art. 545-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 7007/2024 — snpen · Corte di Cassazione: b) c) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello, pur sollecitata nell'atto di appello, non aveva valutato la possibilità di sostituire la pena, come previsto dal recente intervento legislativo di cui agli artt. 20 bis cod. pen., art. 53 L. 689/1981 e 545-bis cod. proc. pen.

Parole chiave

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falsa testimonianza partecipazione al reato testimone a discarico facoltà di astenersi dal testimoniare responsabilità penale dei minori verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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art. 384 cod. pen
Nei motivi di appello, infatti, il difensore aveva invocato l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 384 cod. pen.
art. 62 bis cod. pen
pen., con specifico riferimento all'art. 62 bis cod. pen.
artt. 20 bis cod. pen
pen., in quanto la Corte di appello, pur sollecitata nell'atto di appello, non aveva valutato la possibilità di sostituire la pena, come previsto dal recente intervento legislativo di cui agli artt. 20 bis cod. pen., art.
art. 545-bis cod. proc. pen
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Testo completo

eguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pisano Salvatore, nato a Cinquefrondi il 01.08.1981; avverso la sentenza emessa in data 16.03.2023 dalla Corte di appello di Torino visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, ha chiesto di rigettare il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Torino, con la pronuncia impugnata, ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Asti in data 15 dicembre 2020 nei confronti di Salvatore Pisano per il delitto di falsa testimonianza commesso in ,\A Asti il 27 settembre 2017.

2. L'avvocato Domenico Putrino, difensore dell'imputato, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, co. 3, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con specifico riferimento agli artt. 373 e 384 cod. pen. Nei motivi di appello, infatti, il difensore aveva invocato l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 384 cod. pen. e la Corte di appello illegittimamente avrebbe escluso l'esimente; il Pisano avrebbe dichiarato il falso, in quanto aveva un fondato timore per la propria incolumità, legato alla certa appartenenza del Cartisano alla criminalità organizzata e al pestaggio subito. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, co. 3, e 546, co. 1, lett.

e) cod. proc. pen., con specifico riferimento all'art. 62 bis cod. pen. La Corte di appello, infatti, si sarebbe limitata a rilevare la carenza di elementi favorevoli in favore dell'imputato, senza operare alcuna valutazione sul punto. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della per la violazione di cui all'art. 606, co. 1, lett.

b) c) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello, pur sollecitata nell'atto di appello, non aveva valutato la possibilità di sostituire la pena, come previsto dal recente intervento legislativo di cui agli artt. 20 bis cod. pen., art. 53 L. 689/1981 e 545-bis cod. proc. pen.

3. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 5 gennaio 2024, il Procuratore generale, nella persona di Mariella De Masellis, ha chiesto di rigettare il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.

2. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, co. 3, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con specifico riferimento agli artt. 373 e 384 cod. pen.3. Il motivo è inammissibile, in quanto è inammissibilmente volto a riproporre censure svolte in secondo grado e disattese con motivazione congrua dalla Corte di appello. La Corte di appello, infatti, con motivazione logica ha escluso qualsiasi timore del Pisano per la propria incolumità al momento della deposizione testimoniale, intervenuta a distanza di tre anni dai fatti, e ha rilevato che il timore dell'imputato era stato espresso solo dal suo difensore. La Corte di appello ha, dunque, escluso, con motivazione non manifestamente illogica, il presupposto di fatto per applicare la causa di non punibilità.

4. Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, co. 3, e 546, co. 1, lett.

e) cod. proc. pen., con specifico riferimento all'art. 62 bis cod. pen.

5. Il motivo è parimenti inammissibile. La Corte di appello ha stigmatizzato la genericità del motivo di appello sul punto, in quanto il difensore non avrebbe indicato alcun elemento per riconoscere le attenuanti generiche. La Corte di appello ha, dunque, congruamente disatteso la richiesta difensiva in ragione della genericità della stessa, richiamando la motivazione della sentenza di primo grado, sia con riguardo allo scostamento dal minimo edittale, sia con riguardo all'assoluta mancanza di elementi idonei a riconoscere le circostanze ex art. 62 bis cod. pen.

6. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della per la violazione di cui all'art. 606, co. 1, lett.

b) c) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello, pur sollecitata nell'atto di appello, non aveva valutato la possibilità di sostituire la pena, come previsto dal recente intervento legislativo di cui agli artt. 20 bis cod. pen., art. 53 L. 689/1981 e 545-bis cod. proc. pen.

7. Il motivo è fondato. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il difensore che, nelle conclusioni o con richiesta formulata subito dopo la lettura del dispositivo, non abbia sollecitato l'esercizio, da parte del giudice, dei poteri di sostituzione delle pene detentive di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. non può, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia stato dato l'avviso previsto dal comma 1 di tale disposizione (Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412 - 02). Nel caso di specie, tuttavia, la Corte di appello non ha motivato in ordine alla richiesta, espressamente formulata nella memoria depositata in data 15 marzo 2023, di sostituzione della pena detentiva inflitta ai sensi degli artt. 20 bis cod. pen., 53 L. 689/1981 e 545 bis cod. proc. pen. Il vizio di omessa pronuncia denunciato sul punto è, dunque, sussistete.

8. Alla stregua di tali rilievi, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla mancata valutazione della richiesta di applicazione di pene sostitutive, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata valutazione della richiesta di applicazione di pene sostitutive con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Dichiara inammissibile il ricors