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Sentenza — n. 7003/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of prescription due to 182-day suspension period extending the deadline past the appeal date.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7003/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the ordinary prescription period for the crime expired on June 19, 2022. The defense argued that the crime committed on December 19, 2014, had already prescribed, but the court noted a mandatory 182-day suspension of the prescription clock caused by a judicial remand from June 2017 to December 2017. Consequently, the final expiration date was calculated as December 18, 2022, which occurred after the appellate court's judgment, rendering the claim for prescription unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 158 c.p.; Art. 160 c.p.: The ordinary prescription period is extended by the duration of any suspension of the prescription course; therefore, a remand order suspends the running of the deadline, and the expiration date must be calculated including this suspension period.

Parole chiave

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prescrizione ordinaria sospensione corso prescrizione rinvio udienza inammissibilità ricorso reato ascrittole falsa testimonianza testimone a discarico deposizione inattendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 158 c.p.
Art. 160 c.p.
art. 372 cod. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da i . Pavone Giuseppina, nata a il 23/12/1967 3 .h?a,rarnorte, 6u avverso la sentenza del 14/12/2022 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania, a seguito di gravame interposto dall'imputata Giuseppina Pavone avverso la sentenza emessa il 6 giugno 2018 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Ragusa, ha confermato la decisione con la quale la predetta imputata è stata riconosciuta responsabile del reato di cui all'art. 372 cod. pen. ascrittole, commesso il 19.12.2014.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata che con atto del difensore si duole con unico motivo della mancata declaratoria di prescrizione del reato verificatasi in data 19 giugno 2022, anteriormente alla sentenza di appello.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

2. Invero, essendo il reato commesso in data 19/12/2014, la prescrizione ordinaria massima risulta fissata alla data del 19/06/2022; a tale termine - tuttavia - deve essere aggiunto quello di 182 gg. di sospensione del corso della prescrizione conseguente al rinvio dalla udienza del 21/06/2017 a quella del 20/12/2017 su istanza del difensore. Cosicchè il termine finale di prescrizione cadeva alla data del 18/12/2022, successivamente alla data di emissione della sentenza impugnata.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. /

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.