Italian Court declares inadmissible appeal claiming factual error regarding sentencing assessment under criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Second Section of the Italian Court of Cassation declared inadmissible Vincenzo Ciriello's extraordinary appeal against a prior ruling confirming his conviction for mafia association and money laundering. Ciriello argued that the court had incorrectly dismissed his specific appeal grounds as generic, claiming a factual error in the sentencing assessment. The court ruled that the original dismissal was based on a proper legal evaluation of the case file, not a perceptual mistake, thus excluding the remedy under Article 625-bis of the Criminal Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625-bis c.p.p.; The extraordinary appeal for factual error is inadmissible when the alleged error stems from a legal evaluation of correctly perceived facts, as the remedy requires a misleading perceptual representation rather than a substantive legal judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ciriello Vincenzo, nato a Napoli il 16/12/1960 avverso la sentenza dell' 11/04/2023 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini OSSERVA Con il provvedimento impugnato, la Seconda Sezione della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Ciriello avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 16 dicembre 2021 che ne confermava la condanna quale appartenente ad un'associazione di tipo mafioso e reati-fine. fi Vincenzo Ciriello, a mezzo del proprio difensore, ha proposto un unico motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., chiedendo la correzione dell'errore di fatto in cui è incorsa la sentenza della Corte di cassazione menzionata allorchè ha dichiarato generico ed aspecifico il motivo di appello attinente al trattamento sanzionatorio, in relazione al vincolo della continuazione, nonostante gli argomenti specifici contenuti alle pagg. 18 e 19 dell'impugnazione.
Il ricorso straordinario per errore di fatto è inammissibile quando il preteso errore in cui si ritiene sia incorsa la Corte di cassazione derivi da una valutazione giuridica relativa a circostanze di fatto correttamente percepite (Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667 - 01; Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268981 - 01). Nella specie, la sentenza impugnata ha ritenuto ab origine generico il motivo di appello proposto dal Ciriello in base ad una precisa valutazione di inammissibilità originaria, fondata sugli atti processuali esaminati, tanto da operare un vero e proprio giudizio come tale escluso dal rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. per l'assenza di una fuorviata rappresentazione percettiva (Sez.
U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686; conf. Sez. 2, n. 41782 del 30/09/2015, Rv. 265248). L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende Così deciso il 17 gennaio 2024 La Consigliera estens