Cassation court dismisses civil parties' appeal for exclusion from criminal proceedings as they lack standing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by the Presidency of the Council of Ministers and the Ministries of the Interior and Defense inadmissible. The civil parties argued that the trial judge's exclusion of them was abnormal and violated procedural rules regarding plea agreements. The court ruled that once civil parties are excluded from the proceedings, they lose their standing to appeal the exclusion order.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Once civil parties are excluded from criminal proceedings, they lose standing to appeal the exclusion order as they are no longer part of the trial.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p.t., 2. Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., 3. Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t. avverso l'ordinanza del 4/7/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio il provvedimento impugnato ti
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 4 luglio 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento ha escluso le parti civili dal procedimento a carico di Giuseppe Paviglianiti e Arafat Mustafà.
2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorsi per cassazione - per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato - la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Interno e il Ministero della Difesa, deducendo che l'anzidetta ordinanza sarebbe abnorme e violativa dell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. I ricorrenti hanno esposto che, nel procedimento a carico di Mustafà Arafat e Giuseppe Paviglianiti, all'udienza del 15 dicembre 2021 i difensori di Mustafa Arafat avevano anticipato una possibile volontà di richiedere l'applicazione della pena e il difensore di Giuseppe Paviglianiti aveva insistito nella richiesta di patteggiamento, come formalizzato a seguito della notificazione del decreto di giudizio immediato.
A quell'udienza si erano costituite altre parti civili mentre la costituzione di parte civile degli odierni ricorrenti era avvenuta in un momento successivo, stante la mancata notifica nei loro confronti del decreto di giudizio immediato ed avendo gli stessi avuto conoscenza del procedimento solo in un momento successivo. All'udienza dell'Il febbraio 2022 i ricorrenti si erano costituiti parte civile. Per Giuseppe Paviglianiti il Pubblico ministero aveva prestato consenso alla richiesta di patteggiamento già all'udienza del 15 dicembre 2021 mentre per Arafat Mustafà il consenso alla richiesta di applicazione della pena era intervenuto solo all'udienza dell'Il febbraio 2022, successivamente alla costituzione delle parti civili.
La sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. aveva disposto anche la condanna di Arafat Mustafà al pagamento delle spese delle parti civili costituite. A seguito di ricorsi per cassazione del Pubblico ministero e di Arafat Mustafà, la sentenza di patteggiamento è stata annullata dalla Corte di cassazione, stante il difetto di motivazione sulla qualificazione giuridica, con assorbimento delle censure sollevate da Arafat Mustafà. Nella fase del rinvio, con l'ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari, preso atto delle richieste di patteggiamento, ha escluso le parti civili.Secondo i ricorrenti, tale provvedimento è abnorme, atteso che vi era già stata l'ammissione delle parti civili e non ricorrevano le ipotesi di cui agli artt. 81 e 82 cod. proc. pen., così che il potere del giudice si era esplicato al di là dei casi consentiti e delle ipotesi previste, oltre ogni ragionevole limite.
Il provvedimento violerebbe anche l'art. 444, comma 2, cod. proc. pen., in quanto l'applicazione della pena era stata richiesta da Arafat Mustafà dopo la costituzione di parte civile. Con riguardo a Giuseppe Paviglianiti le amministrazioni ricorrenti, non avendo ricevuto la notifica del decreto di giudizio immediato, non erano state poste in condizione di conoscere preventivamente le scelte processuali degli imputati e del Pubblico ministero, di talché avrebbero legittimamente attivato la loro costituzione in giudizio per tutti gli imputati indistintamente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
2. È vero che, come osservato dai ricorrenti, la limitazione dei motivi di impugnazione, proponibili contro le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., riguarda soltanto le parti della decisione che riflettono il contenuto dell'accordo processuale tra il Pubblico ministero e l'imputato, mentre rimangono estranee alla limitazione le statuizioni ulteriori rispetto a tale accordo, quali certamente sono quelle che concernono le parti civili e la rifusione delle spese sostenute dalla parte civile (in tal senso:
Sez. 4, n. 6538 del 9/1/2018, Calderan, Rv. 272342 - 01); è altresì non revocabile in dubbio, tuttavia, che, nel caso in esame, diverso da quelli cui fa riferimento l'orientamento evocato dai ricorrenti, le parti civili sono state escluse dal processo con l'ordinanza oggi impugnata, così che deve affermarsi che esse non hanno legittimazione a proporre ricorso per cassazione. Al riguardo deve ricordarsi che questa Corte (Sez. U, n. 12 del 19/05/1999, Pediconi, Rv. 213858 - 01; Sez. 6, n. 2329 del 7/01/2015, C., Rv. 261860 - 01) ha già affermato che l'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile è sempre e definitivamente inoppugnabile, mentre quella di inammissibilità o di rigetto della richiesta di esclusione è impugnabile, da parte dell'imputato, unitamente all'impugnazione della sentenza.
Ciò perché, una volta esclusa nel giudizio di primo grado, la persona offesa, che intendeva esercitare l'azione civile nel processo penale, non è più parte dello stesso, che, infatti, si svolge regolarmente in sua assenza, sicché sarebbe sistematicamente del tutto anomala un'impugnazione tardiva.
3. La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
4. Le peculiarità della vicenda inducono a non disporre la condanna dei ricorrenti al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ric