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Sentenza — n. 6266/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 6266/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 6266/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con atto dei propri difensori, Giuseppe Cerminara impugna l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro dell'8 giugno scorso, che ha respinto il riesame da lui proposto avverso il decreto di sequestro preventivo della somma di 263.465,36 euro o di beni per un valore equivalente, disposto nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, ai sensi degli artt. 322-ter e 640-quater, cod. pen., in relazione al delitto di cui all'art. 640-bis, cod. pen.. Egli è accusato di aver indebitamente ottenuto vari aiuti economici erogati dall'Unione europea, mediante la falsa attestazione del possesso dei relativi qty requisiti di legge: in particolare, avrebbe attestato di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse, quando invece risultava aperto un suo contenzioso con il Fisco; nonché di essere "nuovo agricoltore", qualifica riconosciuta solo a chi avesse iniziato un'attività agricola dal 2013 in poi, mentre egli risultava titolare di azienda agricola dal gennaio 1999, intestatario di posizione contributiva INPS come coltivatore diretto/mezzadro (con versamenti a partire dal 2006) e già percettore di erogazioni pubbliche per attività agricole negli anni 2004, 2005 e 2008.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 6266/2024 — snpen · Corte di Cassazione: L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente — ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. — la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze, va fissata in tremila euro.

Parole chiave

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complicità in sottrazione d'imposta riciclaggio di capitali e finanziamento del terrorismo falsificazione di valori di bollo ufficiali indagine su reati finanziari aiuti nel settore agricolo fondo europeo agricolo di garanzia
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cerminara Giuseppe, nato a Catanzaro il 10/10/1974 avverso la ordinanza del 08/06/2023 del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Silvana Aversa, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con atto dei propri difensori, Giuseppe Cerminara impugna l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro dell'8 giugno scorso, che ha respinto il riesame da lui proposto avverso il decreto di sequestro preventivo della somma di 263.465,36 euro o di beni per un valore equivalente, disposto nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, ai sensi degli artt. 322-ter e 640-quater, cod. pen., in relazione al delitto di cui all'art. 640-bis, cod. pen.. Egli è accusato di aver indebitamente ottenuto vari aiuti economici erogati dall'Unione europea, mediante la falsa attestazione del possesso dei relativi qty requisiti di legge: in particolare, avrebbe attestato di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse, quando invece risultava aperto un suo contenzioso con il Fisco; nonché di essere "nuovo agricoltore", qualifica riconosciuta solo a chi avesse iniziato un'attività agricola dal 2013 in poi, mentre egli risultava titolare di azienda agricola dal gennaio 1999, intestatario di posizione contributiva INPS come coltivatore diretto/mezzadro (con versamenti a partire dal 2006) e già percettore di erogazioni pubbliche per attività agricole negli anni 2004, 2005 e 2008.

2. Secondo il ricorso, tale provvedimento sarebbe stato emesso in violazione di legge, in ragione della mera apparenza della relativa motivazione. In particolare, si respinge l'accusa di falsità delle anzidette affermazioni, rilevando:

a) quanto alla regolarità della posizione fiscale, che il ricorrente, tra aprile e luglio 2019, aveva presentato istanza di "rottamazione a saldo e stralcio" del proprio debito fiscale ed istanza di rateizzazione dei debiti previdenziali verso l'INPS; mentre l'assunto del Tribunale, secondo cui il ricorrente avrebbe dovuto indicare tali circostanze nella propria attestazione, non ha fondamento giuridico, perché la relativa informazione non rientrava tra quelle richieste dal bando;

b) riguardo, poi, alla qualifica di "nuovo agricoltore", che quegli, fino al 2016, aveva esercitato attività soltanto nel diverso settore della forestazione.

3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso, in ragione della manifesta infondatezza dei motivi.

4. Ha depositato argomentate conclusioni scritte la difesa ricorrente, sostanzialmente ribadendo quanto già esposto in ricorso.

5. Il ricorso è inammissibile.

6. In primo luogo, la motivazione non è affatto inesistente o soltanto apparente, contenendo invece un puntuale e ragionato richiamo delle risultanze probatorie e la spiegazione della non concludenza delle allegazioni difensive. Il ricorso contesta, semmai, la valutazione che di tali elementi di prova ha compiuto il Tribunale: ma, in tal modo, al di là dell'enunciazione formale del motivo, esso finisce per lamentare — a tutto voler concedere — un vizio di motivazione della decisione, non deducibile con il ricorso per Cassazione in questa materia (art. 325, comma 1, cod. proc. pen.). Peraltro, le contestazioni difensive si presentano inammissibili anche per la loro genericità, risolvendosi nella riproposizione delle circostanze di fatto già rappresentate al Tribunale, non sorrette dalla specifica indicazione delle ragioni per le quali gli elementi valorizzati dall'ordinanza dovessero ritenersi, in realtà, non concludenti.

7. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente — ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. — la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C