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Sentenza — n. 6257/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming sentencing device error due to lack of material mistake certainty.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6257/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Public Prosecutor appealed a Bolzano court ruling recognizing criminal liability for resistance and property damage, alleging a material error where the six-month sentence contradicted the nine-month calculation in the reasoning. The court rejected this claim, noting that the reasoning was not drafted contemporaneously with the device and that the resulting sentence remained legally valid even with generic mitigating circumstances. Consequently, the appeal was declared inadmissible because it sought to increase the penalty rather than correct a clear error in the defendant's favor.

Regesto Legislator

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Art. 125 cod. proc. pen.; A material error in the sentencing device is only recognized if it is certain and detrimental to the accused, as mere discrepancies between reasoning and the device without clear illegality do not warrant annulment.

Parole chiave

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material error sentencing procedural appeal inadmissibility reasoning device discrepancy criminal liability resistance penal calculation error motivi di cassazione modifica della sentenza attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 125 cod. proc. pen.
Deduce violazione di legge in relazione all'art. 125 cod.
art. 125 cod. proc. pen
Deduce violazione di legge in relazione all'art. 125 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 30286 del 09/03/2022, Nardelli, Rv. 283650
Deve aggiungersi che non si tratta di porre rimedio ad un vizio a vantaggio dell'imputato, ma di correggere l'entità della pena in suo danno (si rinvia a Sez. 3, n. 30286 del 09/03/2022, Nardelli, Rv. 283650).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da P.G. presso la sezione distaccata di Bolzano della Corte di appello di Trento Nei confronti di Hamdi Taha, nato il 13/12/1996 in Tunisia avverso la sentenza in data 02/03/2023 del Tribunale di Bolzano visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. Gloria Testa, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Il Procuratore generale presso la sezione distaccata di Bolzano della Corte di appello di Trento ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano in data 02/03/2023 con cui è stata riconosciuta la penale responsabilità di Taha Hamdi in ordine ai delitti di resistenza e di danneggiamento. Deduce violazione di legge in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., segnalando che nel dispositivo risultava inflitta la pena di mesi sei di reclusione e che tuttavia in motivazione si dava conto del calcolo della pena, muovendo da quella di mesi sei per la resistenza, aumentata a mesi otto per la continuazione interna e a mesi nove per la continuazione con il delitto di danneggiamento: in tal modo avrebbe dovuto ritenersi riconoscibile un errore materiale nel dispositivo alla luce della motivazione, cui avrebbe dovuto riconoscersi prevalenza, ciò che imponeva l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Deve al riguardo osservarsi che il ricorso non è volto a porre in luce un profilo di arbitrarietà della pena irrogata o l'inidoneità della motivazione, ma solo a segnalare la necessità della correzione dell'errore materiale che si anniderebbe nel dispositivo della sentenza impugnata, nel quale la pena è determinata in mesi sei di reclusione, quando nella motivazione si fa riferimento ad una pena base di mesi sei, poi aumentata fino a mesi nove per la continuazione. Va tuttavia rimarcato come non sia dato con certezza evincere un errore materiale, posto che la motivazione non è stata redatta contestualmente e che, per contro, la pena risultante dal dispositivo risulta di per sé non illegale, tenendo conto delle attenuanti generiche, che consentirebbero di muovere da una pena inferiore a mesi sei, poi aumentata fino a mesi sei. Deve aggiungersi che non si tratta di porre rimedio ad un vizio a vantaggio dell'imputato, ma di correggere l'entità della pena in suo danno (si rinvia a Sez. 3, n. 30286 del 09/03/2022, Nardelli, Rv. 283650).

3. Su tali basi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ri