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Sentenza — n. 6253/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against luxury goods conviction for lack of evidence of underlying crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6253/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for the crime of receiving stolen goods. The appellant argued that the appellate court relied on economic circumstances to infer the illicit origin of luxury items without proving the underlying theft. The court rejected this, finding that multiple circumstantial indicators and the co-defendant's testimony sufficiently demonstrated the illegal source of the goods.

Regesto Legislator

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Art. 595 c.p.; Art. 600 c.p.: The appellate court's conviction for receiving stolen goods is valid when supported by a coherent set of circumstantial evidence proving the illicit origin of the items, without requiring direct proof of the underlying crime if the nature of the goods and the defendant's circumstances make the illicit source evident.

Parole chiave

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crime of receiving stolen goods circumstantial evidence illicit origin of luxury items appeal inadmissibility underlying crime presumption patrimonio sufficiente prova dell'indigenza sostanza determinante

Disposizioni normative citate

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Art. 595 c.p.
Art. 600 c.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Lleshaj Danjel, nato in Albania il 17/10/1997 avverso la sentenza del 15/9/2022 emessa dalla Corte di appello di Bologna visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello, pronunciando in sede di rinvio, confermava la condanna del ricorrente in ordine ai reati di ricettazione contestati ai capi 20) e 21). L'annullamento della precedente sentenza di appello (si veda Sez.2, n. 10983 del 12/1/2022) era stato determinato dalla mancanza di motivazione in relazione a tali imputazioni, vizio cui la Corte di appello rimediava, argomentando sulle ragioni dalle quali desumere la provenienza delittuosa dei beni di lusso rinvenuti nella : disponibilità dell'imputato.

2. Il ricorrente ha formulato un unico motivo di impugnazione, con il quale deduce il vizio di motivazione ed il travisamento della prova. In particolare, si evidenzia che la Corte di appello avrebbe desunto la provenienza delittuosa dei beni rinvenuti nella disponibilità dell'imputato valorizzando le condizioni economiche di quest'ultimo, ritenute incompatibili con l'acquisto lecito dei beni in questione. Peraltro, non sarebbe stata neppure accertata l'esistenza e la tipologia del reato presupposto.

3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. La Corte di appello, con motivazione immune da vizi censurabili in sede di legittimità, ha valorizzato plurimi elementi indiziari, idonei nel loro complesso a dimostrare sia la provenienza illecita dei beni, che la ricettazione da parte dell'imputato. In particolare, è stato sottolineato come l'imputato - all'epoca ventunenne e privo di occupazione - era stato trovano in possesso di plurimi beni di lusso (principalmente borse femminili di note marche), senza che lo stesso avesse fornito alcuna giustificazione circa la loro provenienza. Ad ulteriore riprova della colpevolezza dell'imputato, inoltre, la Corte di appello evidenziava che la coimputata Firescu, in sede di interrogatorio, aveva riferito che i beni in questione erano provento di furti cui i correi erano abitualmente dediti.

Il quadro complessivo che emerge, pertanto, è ampiamente idoneo a fondare la condanna per il reato di ricettazione, non emergendo elementi dai quali desumere la manifesta illogicità o contraddittorietà del ragionamento probatorio seguito dalla Corte di appello. Né è sostenibile, come censurato dalla difesa, che la Corte di appello avrebbe realizzato una sorta di inversione dell'onere probatorio a discapito dell'imputato. Invero, la Corte di appello ha semplicemente individuato plurimi e significativi elementi indiziari, univocamente denotanti la commissione del reato di ricettazione, a fronte dei quali l'imputato non ha fornito, in sede di merito, alcuna giustificazione.Infine, non è corretta l'affermazione secondo cui la Corte di appello non avrebbe accertato i reati presupposto della ricettazione, posto che nella sentenza si dà espressamente atto che i beni erano provento di furto, fornendo anche elementi a supporto di tale conclusione.

3. Sulla base di tali osservazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2024