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Ordinanza — n. 6251/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal for lack of motivation converted to appeal due to missing ordinary remedy claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6251/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Procurator's appeal against the acquittal of Salvatore Di Somma for calumny. The lower court acquitted the defendant because witnesses invoked the right to silence or claimed amnesia, while the Prosecutor argued the judge erred by allowing this without a formal complaint from the victim. The Court ruled that since the appeal only cited a lack of motivation without explicitly claiming a violation of law, it must be treated as an ordinary appeal rather than a cassation proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 569, comma 3, cod. proc. pen.: When a cassation appeal fails to explicitly invoke a violation of law and merely alleges defects in motivation, the Court must interpret the intent as an ordinary appeal and convert the proceeding accordingly.

Parole chiave

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cassation appeal lack of motivation violation of law ordinary appeal procedural conversion right to silence calumny accuse di abuso

Disposizioni normative citate

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Art. 569, comma 3, cod. proc. pen.
Visto l'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. converte il ricorso in appello e disponi trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Ancona per il giudizio.
art. 199 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, ord. n. 33210 del 16/11/2020
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, ord. n. 33210 del 16/11/2020, non mass.; Sez.
Sez. 2, ord. n. 17297 del 13/03/2019
33210 del 16/11/2020, non mass.; Sez. 2, ord. n. 17297 del 13/03/2019, Sezze, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA su ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Urbino nel procedimento a carico di: Di Somma Salvatore, nato a Rimini il 24/09/1992 avverso la sentenza del 16/05/2023 del Tribunale di Urbino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini, sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona in persona del Procuratore generale, Alessandro Cimmino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; sentita l'Avvocata Giansanti, nell'interesse di Salvatore Di Somma, che ha insistito per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Urbino ha proposto ricorso diretto per cassazione avverso la sentenza sopra indicata con la quale il Tribunale, in composizione monocratica, ha assolto Salvatore Di Somma dal delitto di calunnia ai danni della madre, accusata di avere provocato lesioni alla sua fidanzata nel corso di una lite familiare, in quanto tutti i testimoni presenti ai fatti, tra loro prossimi congiunti, si erano avvalsi della facoltà di non rispondere ex art. 199 cod. proc. pen. o avevano dichiarato di non ricordare quanto accaduto, non bastando la sola testimonianza dell'operante intervenuto per sedare la lite o la registrazione audio captata dal compagno della vittima priva di elementi di identificazione delle voci.

2. Il Pubblico ministero ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata in quanto il Giudice, avendo appreso, nel corso dell'esame, che la persona offesa del reato non aveva proposto querela, le aveva consentito di avvalersi della facoltà di non rispondere tanto da non avere assunto la prova principale del delitto contestato e così pervenendo all'assoluzione.

3. Secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, ord. n. 33210 del 16/11/2020, non mass.; Sez. 2, ord. n. 17297 del 13/03/2019, Sezze, Rv. 276441), qualora l'innpugnazione proposta non sia quella ordinaria, ma quella eccezionale del ricorso per saltum consentito solo per violazione di legge, spetta alla Corte di cassazione interpretare la volontà della parte, per stabilire di quale mezzo abbia realmente inteso avvalersi e, in caso di dubbio, privilegiare il gravame ordinario. Ne consegue che ove vi sia, come nella specie, soltanto la denuncia di "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione" (pag. 1 del ricorso) per la ricostruzione e la valutazione probatoria del fatto contestato, il ricorso non può essere proposto per saltum e, se proposto, deve essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 569, comma terzo, del codice di rito, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Ancona per il giudizio.

P.Q.M.

Visto l'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. converte il ricorso in appello e disponi trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Ancona per il giudizio. Così deciso il 17 gennaio