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Sentenza — n. 6250/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court of Cassation allows appeal regarding public utility work penalty request due to valid special power of attorney.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6250/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Rome Court of Appeal's decision rejecting the defendant's request for public utility work as a penalty substitute. The appellate court had dismissed the request because the defendant's lawyer claimed no special power of attorney existed, despite evidence showing one was granted in February 2018. The court ruled that while the request is personal, the validly issued power of attorney authorizing the lawyer to make this specific request necessitated the annulment and remittal of the case.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5-bis, d.P.R. 309/1990; The request for a substitute penalty of public utility works, though personal, may be made by the defender if they hold a special power of attorney expressly granting that authority.

Parole chiave

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public utility work penalty special power of attorney substitute penalty request criminal procedure appeal DPR 309/1990 personal act defense annulment with remittal misura sostitutiva della detenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5-bis, d.P.R. 309/1990
Con il provvedimento in epigrafe la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto Gezinn Mema responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 50971 del 05/07/2017, Cinelli
309/1990, è atto personalissimo, e pertanto può essere avanzata solo dall'imputato e non anche dal suo difensore, se non munito di apposita procura speciale (Sez. 4, n. 50971 del 05/07/2017, Cinelli, Rv.
Sez. 6, n. 40101 del 16/06/2009, Braccini
Sez. 6, n. 40101 del 16/06/2009, Braccini, Rv.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Mema Gezim, nato il 07/03/1967 in Albania avverso la sentenza del 16/05/2023 della Corte d'appello di Roma Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cinnmino, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto Gezinn Mema responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 14.000,00 di multa, diversamente qualificando il delitto nell'ipotesi di cui al comma 5 della norma incriminatrice e riducendo conseguentemente la pena irrogata ad anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, revocando altresì l'interdizione temporanea da i pubblici uffici e la confisca del denaro in sequestro di cui disponeva la restituzione all'imputato. La Corte territoriale respingeva il motivo di appello relativo alla richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità ex art. 73, comma 5-bis, d.P.R. 309/1990 sul presupposto che l'istanza non fosse stata proposta dall'imputato personalmente né dal suo difensore munito di procura speciale.

2. Il difensore di Mema ha presentato ricorso per cassazione avverso detta sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, denunciando la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione con riguardo al rigetto della richiesta dell'appellante esplicitata nel sesto motivo di appello per l'applicazione della sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità ex art. 73, comma 5-bis, d.P.R. 309/1990 per asserita inesistenza di apposita "procura speciale" rilasciata dall'imputato al difensore. Si rappresenta che, fin dal 3 febbraio 2018, Mema aveva rilasciato procura speciale al difensore di fiducia, affinché in nome e per conto dell'imputato, chiedesse la definizione del giudizio nelle forme del rito abbreviato, conferendo altresì "espresso potere per il procuratore speciale nominato di richiedere la sostituzione della pena eventualmente comminatagli con il corrispondente lavoro di pubblica utilità ex art. 73, comma 5-bis, d.P.R. n. 309/1990, da svolgersi anche per più di sei ore settimanali".

Del resto, per mezzo di quella stessa procura speciale, la difesa, in sede di discussione nel dibattimento di primo grado, il giorno 27 giugno 2018, aveva avanzato l'esplicita richiesta subordinata di applicazione della sanzione sostitutiva in caso di condanna, come risulta dal verbale di udienza. Entrambi gli atti menzionati sono stati allegati al ricorso. 3.11 ricorso è stato trattato in forma cartolare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato.2. La Corte di Appello ha respinto la richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità avanzata dal difensore dell'imputato in ragione della ritenuta assenza della procura speciale. Orbene, come dedotto dal ricorrente, dall'esame degli atti si evince che in data 3 febbraio 2018 l'imputato aveva rilasciato procura speciale al nominato difensore di fiducia, conferendo espressamente il potere al procuratore speciale nominato di richiedere la sostituzione della pena eventualmente comminatagli con il corrispondente lavoro di pubblica utilità, ex art. 73 comma 5-bis, d.P.R. n. 309/90.

Detta procura, allegata all'istanza di conversione del rito, è stata depositata presso il Tribunale di Velletri il successivo 6 febbraio 2018. In linea con il costante indirizzo giurisprudenziale, secondo cui la richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, prevista dall'art. 73, comma 5-bis, d.P.R. n. 309/1990, è atto personalissimo, e pertanto può essere avanzata solo dall'imputato e non anche dal suo difensore, se non munito di apposita procura speciale (Sez. 4, n. 50971 del 05/07/2017, Cinelli, Rv. 271177;

Sez. 6, n. 40101 del 16/06/2009, Braccini, Rv. 24468401), la riscontrata presenza della procura speciale rilasciata fin dal febbraio 2018 impone l'annullamento della sentenza sullo specifico punto.

3. Alla luce degli elementi evidenziati, pertanto, la sentenza impugnata appare va pertanto annullata con rinvio a diversa Sezione della Corte di appello di Roma con riguardo alla richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con riferimento alla richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della