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Sentenza — n. 5935/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against European Arrest Warrant surrender, citing procedural violations and family ties.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5935/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding the location of the crime and the absence of a minimum penalty in the warrant. The court held that the lower court correctly applied the law by considering the applicant's family ties and the maximum statutory penalty as sufficient grounds for surrender. Consequently, the applicant was ordered to pay court costs and fines for the unsuccessful challenge.

Regesto Legislator

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Art. 18-bis l. 69/2005; Art. 6, 7, 52 Charter of Fundamental Rights of the EU; Art. 5, 6, 8 ECHR; Art. 2 l. 69/2005; Art. 19 l. 69/2005: The Court of Cassazione holds that a European Arrest Warrant is valid for surrender even if the requesting state's law does not specify a minimum penalty, provided the maximum penalty is indicated, and that family ties in the executing state constitute a valid ground for surrender under domestic law.

Parole chiave

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European Arrest Warrant mandatory surrender family ties minimum penalty requirement procedural admissibility Italian law criminal extradition esecuzione all'estero

Disposizioni normative citate

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Art. 18-bis l. 69/2005
1.1 Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 18-bis legge n.
Art. 6, 7, 52 Charter of Fundamental Rights of the EU
2.3 Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 6, comma 1, lett.
Art. 5, 6, 8 ECHR
Art. 2 l. 69/2005
Proprio alla luce di tali significative modifiche normative, questa Corte ha affermato il principio di diritto, qui ribadito, in base al quale, in tema di mandato di arresto europeo, l'intervenuta abrogazione, ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2021, n.
Art. 19 l. 69/2005
la Corte territoriale, infatti, ha debitamente considerato la condizione personale e familiare della ricorrente, ponendo, ai sensi dell'art. 19, comma 1 lett.
Decision Framework 2002/584/GAI

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 35462 del 23/09/2021
69 del 2005, preclude la possibilità di ritenere legittimo motivo di rifiuto alla consegna la mancata allegazione della documentazione indicata nei richiamati commi (Sez. 6, n. 35462 del 23/09/2021, Rv.
Sez. 6, n. 30006 del 26/10/2020
Sez. 6, n. 45364 del 01/12/2011
Sez. 6, n. 45364 del 01/12/2011, Piatek, Rv.
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Gherbe Maria Alexandra nata in Romania il 20/7/1991 avverso la sentenza emessa il 18 gennaio 2024 dalla Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le richieste del difensore, Avv. Andrea Palmiero in sostituzione dell'Avv. Francesco Papiani, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Maria Alexandra Gherbe ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per procedere alla sua consegna all'Autorità Giudiziaria austriaca (Procura della Repubblica di St. Polten) in esecuzione del mandato di arresto europeo processuale emesso per il reato di truffa commesso dal 3/5/2022 al 17/4/2023. La ricorrente deduce quattro motivi di ricorso di seguito riassunti nei termini strettamente necessari ai fini della motivazione. 1.1 Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 18-bis legge n. 69 del 2005 in quanto la Corte di appello non ha considerato che dalle, descrizione delle imputazioni provvisorie emerge che quanto meno parte della condotta, avuto riguardo alla ricezione dei pagamenti effettuati tramite strumenti di trasferimento a distanza o bonifici bancari, è avvenuta in Italia.

In relazione a tale circostanza si lamenta, dunque, l'omessa valutazione della possibilità di opporre il motivo di rifiuto facoltativo previsto dal citato art. 18-bis. 1.2 Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 6, 7 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in correlazione con gli artt. 5, 6 e 8 CEDU, per la mancata acquisizione da parte della Corte territoriale del titolo cautelare alla base del mandato di arresto europeo. Assume la ricorrente che tale acquisizione avrebbe consentito di verificare il luogo ove sono avvenuti gli incassi e, dunque, la competenza dell'Autorità Giudiziaria richiedente. 2.3 Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 6, comma 1, lett. f), legge n. 69 del 2005 in quanto il mandato di arresto europeo contiene solo l'indicazione della pena massima e non di quella minima prevista dalla legge per il reato per cui si procede. 2.4 Con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 2 legge n. 69 del 2005 in relazione all'art. 8 CEDU in considerazione del pregiudizio derivante dalla consegna alla vita familiare della ricorrente, sposata, residente in Italia da anni e madre di due figli di quindici e sei anni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.. 2.11 primo motivo, oltre ad essere stato dedotto per la prima volta in questa Sede, è manifestamente infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, ai fini della configurabilità del motivo di rifiuto facoltativo alla consegna previsto dall'art. 18-bis, comma 1, lett. a), legge 22 aprile 2005, n. 69, per i fatti commessi in parte nel territorio dello Stato è necessaria, quantomeno, la sussistenza di indagini sul fatto oggetto del mandato di arresto, sintomatiche dell'effettiva volontà della Stato di affermare la propria giurisdizione, circostanza, questa che non è stata neanche prospettata dal motivo in esame (Sez. 6, n. 5929 del 11/02/2020, Pennisi, Rv. 278329; in termini conformi, sebbene in riferimento al motivo di rifiuto obbligatorio previsto dall'art. 18, lett. p), legge n. 69 del 2005 prima della modifica introdotta con la legge 4 ottobre 2019, n. 117, si veda anche Sez. 6, n. 27992 del 13/06/2018, Rv. 273544, secondo cui detto motivo è ravvisabile solo quando sussiste non un potenziale interesse dell'ordinamento interno ad affermare la giurisdizione, ma una situazione oggettiva, dimostrata dalla presenza di indagini sul fatto oggetto del mandato di arresto, sintomatica dell'effettiva volontà delle Stato di affermare la propria giurisdizione).

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Va, infatti, considerato che l'art. 6, comma 3, legge n. 69 del 2005 - che, nella sua formulazione originaria, consentiva la consegna solo se al mandato di arresto europeo era allegato il titolo, cautelare o esecutivo - è stato abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. c), d. Igs. 2 febbraio 2021, n.

10. Così facendo il legislatore, oltre a rendere maggiormente conforme il diritto interno al contenuto della decisione quadro 2002/584/GAI, ha conferito piena autosufficienza al mandato di arresto europeo eliminando, peraltro, in termini coerenti con il principio della reciproca fiducia tra gli Stati membri che è alla base della cooperazione giudiziaria, ogni controllo sui gravi indizi di colpevolezza. Coerentemente con tale impostazione, il citato d.lgs. n. 10 del 2021 ha soppresso il riferimento, contenuto all'art. 17, comma 4, legge n. 69 del 2005, alla verifica - prima demandata alla corte di appello, unitamente all'accertamento della sussistenza di cause ostative - della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o della sentenza irrevocabile di condanna.

Proprio alla luce di tali significative modifiche normative, questa Corte ha affermato il principio di diritto, qui ribadito, in base al quale, in tema di mandato di arresto europeo, l'intervenuta abrogazione, ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, dei commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 6 della legge n. 69 del 2005, preclude la possibilità di ritenere legittimo motivo di rifiuto alla consegna la mancata allegazione della documentazione indicata nei richiamati commi (Sez. 6, n. 35462 del 23/09/2021, Rv. 282253).

4. Il terzo motivo di ricorso non risulta dedotto dinanzi alla Corte territoriale ed è, comunque, manifestamente infondato. Risulta dalla sentenza impugnata che il mandato di arresto europeo è stato emesso per il reato di truffa per il quale il codice penale austriaco prevede una pena massima di cinque anni di reclusione. Ritiene il Collegio che si tratta di una indicazione sufficiente, venendo in rilievo un limite edittale massimo notevolmente superiore a quello previsto dall'art. 7, comma 3, legge n. 69 del 2005. Peraltro, tale norma - coerentemente con l'art. 2 della decisione quadro 2002/584 GAI - prevede espressamente la rilevanza ostativa della sola pena edittale massima (che non può essere inferiore a dodici mesi), e non di quella minima.

Va, pertanto, ribadito che ai fini della valutazione della completezza delle informazioni contenute nel mandato di arresto europeo processuale relativamente all'indicazione della pena stabilita dalla legge dello Stato di emissione (art. 6, comma 1, lett. f), della legge n. 69 del 2005), deve aversi riguardo non alla pena minima, bensì solo all'indicazione della pena detentiva edittale massima, l'unica rilevante ai fini della decisione sulla consegna, sia nella decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, che nella su citata legge di attuazione nell'ordinamento italiano (Sez. 6, n. 30006 del 26/10/2020, Donati, Rv. 279782;

Sez. 6, n. 45364 del 01/12/2011, Piatek, Rv. 251187).

5. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. la Corte territoriale, infatti, ha debitamente considerato la condizione personale e familiare della ricorrente, ponendo, ai sensi dell'art. 19, comma 1 lett. b), legge n. 69 del 2005, la condizione che costei, una volta sottoposta a processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente applicate nello Stato richiedente.

6. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n, 6