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Sentenza — n. 5934/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court partially annuls European arrest warrant delivery for driving without license due to lack of Italian criminality for the first offense.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5934/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court partially annulled the Milan Court of Appeal's order for the delivery of Ray Badea under a European arrest warrant. While the appeal argued the offense was not a crime in Italy, the Court found the aggravated recidivism offense punishable but the initial isolated offense depenalized. Consequently, the delivery for the 2018 incident was annulled, but the request for the 2019 incident was upheld.

Regesto Legislator

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Art. 7, comma 1, lett. a) della legge 22 aprile 2005, n. 69; Art. 1, comma 1, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8: The requirement of dual criminality is met if the specific factual scenario constitutes a crime in both legal systems, even if the foreign offense is depenalized in the domestic system unless aggravated by recidivism within the biennium.

Parole chiave

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European arrest warrant dual criminality requirement driving without license recidivism aggravation penal depenalization biennial recidivism Italian criminal law guida senza autorizzazione

Disposizioni normative citate

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Art. 7, comma 1, lett. a) della legge 22 aprile 2005, n. 69
Questa Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di mandato di arresto europeo, per la sussistenza del requisito della doppia punibilità di cui all'art. 7 della legge 22 aprile 2005, n.
Art. 1, comma 1, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8
1 D.Igs. 15 gennaio 2016, n.
Art. 5 del D.Lgs. 5 gennaio 2016, n. 8
5 D.Igs. 5 gennaio 2016, n.
Art. 22, comma 5, della legge 22 aprile 2005, n. 69
La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 3178 del 26/01/2022, Balus Mircea
69, è necessario che l'ordinamento italiano contempli come reato, al momento della decisione sulla domanda dello Stato di emissione, il fatto per il quale la consegna è richiesta (Sez. 6, n. 3178 del 26/01/2022, Balus Mircea, Rv.
Sez. 6, n. 19406 del 17/5/2012, Ferrari
Sez. 6, n. 4538 del 1/2/2012, Cozma
252723; Sez. 6, n. 4538 del 1/2/2012, Cozma, Rv.
Sez. 6, n. 11598 del 13/3/2007, Stoimenovski
251790; Sez. 6, n. 11598 del 13/3/2007, Stoimenovski, Rv.
Sez. 4, n. 42285 del 10/05/2017, Diop
8 e si configura, pertanto, come fattispecie autonoma di reato di cui la recidiva integra un elemento costitutivo (Sez. 4, n. 42285 del 10/05/2017, Diop, Rv.
Sez. 4, n. 44905 del 12/10/2023, Fevola
8, ad escludere il reato dall'area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato, ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato (Sez. 4, n. 44905 del 12/10/2023, Fevola, Rv.
Sez. 4, n. 27398 del 6/4/2018, Dedominici
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Badea Ray, nato in Romania il 16/11/1992 avverso la sentenza del 21/12/2023 della Corte di appello di Milano Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; udito il Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio con riferimento al primo reato e rigetto nel resto del ricorso RITENJTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Milano ha ordinato la consegna di Ray Badea in esecuzione del mandato di arresto europeo, emesso il 26 maggio 2023 dall'Autorità giudiziaria della Romania - ufficio esecuzione penale della Judecatoria di Bailesti - per i reati di guida senza patente, commessi in Romania il 29 agosto 2018 e il 6 novembre 2019.

2. Avverso l'anzidetta pronuncia della Corte d'appello il difensore di fiducia di Ray Badea ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 7 e 18 L. n. 69/2005 perché il fatto, per cui è richiesta la consegna, non sarebbe previsto dalla legge italiana come reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto entro i limiti e per gli effetti di seguito esposti.

2. Questa Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di mandato di arresto europeo, per la sussistenza del requisito della doppia punibilità di cui all'art. 7 della legge 22 aprile 2005, n. 69, è necessario che l'ordinamento italiano contempli come reato, al momento della decisione sulla domanda dello Stato di emissione, il fatto per il quale la consegna è richiesta (Sez. 6, n. 3178 del 26/01/2022, Balus Mircea, Rv. 282748). Si è precisato che «non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell'ordinamento italiano, ma è sufficiente che la concreta fattispecie sia punibile come reato in entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato» (Sez. 6, n. 19406 del 17/5/2012, Ferrari, Rv. 252723; Sez. 6, n. 4538 del 1/2/2012, Cozma, Rv. 251790; Sez. 6, n. 11598 del 13/3/2007, Stoimenovski, Rv. 235947).

3. Nel caso in esame, come si evince dal provvedimento impugnato, Ray Badea, con sentenza del 16 ottobre 2019, irrevocabile il 30 ottobre 2019, era stato condannato dal Tribunale di Segarcea per guida senza patente, commessa il 29 agosto 2018, e la pena era stata sospesa per un periodo di 2 anni sotto libertà vigilata. Durante il periodo di libertà, il 6 novembre 2018 il ricorrente era stato sorpreso alla guida di un'automobile senza patente e, quindi, con sentenza n. 68/2021 il Tribunale di primo grado di Bailesti aveva revocato la sospensione e, ritenuta la continuazione tra i due reati, lo aveva condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, disponendo la sospensione sotto vigilanza di 3 anni della pena, subordinata all'osservanza di alcune misure.

Con sentenza n. 128 del 26 aprile 2023 il Tribunale aveva rilevato la mancata esecuzione degli obblighi imposti e delle misure di sorveglianza e aveva disposto, pertanto, la revoca della sospensione dell'esecuzione della pena in libertà vigilata. La Corte di appello, con la sentenza impugnata, ha rilevato che i fatti addebitati all'arrestato sono previsti come reato anche nella legislazione italiana, trattandosi di guide senza patente, commesse nel biennio e accertate con due sentenze irrevocabili.

4. Siffatte conclusioni, a cui è pervenuto il Collegio di appello, sono in parte errate. 4.1. Questa Corte ha precisato che la depenalizzazione dei reati puniti con la sola pena pecuniaria, prevista dall'art. 1 D.Igs. 15 gennaio 2016, n. 8, non si estende alle ipotesi aggravate punite con la pena detentiva, le quali, a seguito della trasformazione in illecito amministrativo delle fattispecie base, si configurano quali autonome figure di reato. Ne discende che la fattispecie di guida senza patente, nell'ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio, non è stata depenalizzata dall'art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 e si configura, pertanto, come fattispecie autonoma di reato di cui la recidiva integra un elemento costitutivo (Sez. 4, n. 42285 del 10/05/2017, Diop, Rv. 270882).

Si è inoltre precisato che, per l'integrazione della recidiva nel biennio, idonea, ai sensi dell'art. 5 D.Igs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall'area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato, ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato (Sez. 4, n. 44905 del 12/10/2023, Fevola, Rv. 285318; Sez. 4, n. 27398 del 6/04/2018, Dedominici, Rv. 273405). 4.2. Alla luce di quanto precede deve rilevarsi che l'episodio di guida senza patente verificatosi il 29 agosto 2018 non configura reato nel nostro ordinamento, a differenza del successivo episodio, commesso nel biennio dal primo, che concretizza la medesima fattispecie, però aggravata dalla recidiva nel biennio.

Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla consegna ivi disposta per il reato di guida di veicolo senza patente, commesso in Romania il 29 agosto 2018, mentre il ricorso deve essere rigettato nel resto, dal momento che, quanto alla pena di quattro mesi di reclusione irrogata in continuazione dal giudice romeno per la successiva condotta di guida senza patente del 6 novembre 2018, risulta rispettata la condizione di cui all'art. 7, ult. comma, della legge n. 69 del 2005 secondo cui "in caso di esecuzione di una sentenza di condanna, la pena o la misura di sicurezza dovranno avere una durata non inferiore a quattro mesi".

5. La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento alla disposta consegna per la condanna per guida senza patente commessa in Romania in data 29 agosto 2018; Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di