Cassation appeal dismissed as inadmissible because filed personally by defendant violating mandatory defense attorney signature rule.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Maiti Sobhi inadmissible due to a procedural violation regarding the signature of the petition. Although the defendant submitted the documents personally, the law mandates that such acts must be signed by a registered defense attorney to avoid rejection. Consequently, the court applied simplified procedures to dismiss the appeal and ordered the defendant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 cod. proc. pen.; Art. 599 bis e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Appeals must be signed by registered defense attorneys; personal filing renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Maiti Sobhi, nato In Tunisia il 9 novembre 1988 avverso la sentenza del 30 gennaio 2023 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa ritenuto che il ricorso è inammissibile perché perchè proposto personalmente dall'imputato malgrado l'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, preveda che l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione;
Ritenuto che la l'inammissibilità del ricorso, va dichiarata con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto degli artt. 599 bis e 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2023.