Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5926/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it violating Art. 613 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5926/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the defendant personally submitted the petition, violating Article 613 of the Code of Criminal Procedure. The court held that this procedural defect prevents the establishment of a valid challenge relationship from the outset, regardless of the generic grounds raised. Consequently, the appeal was rejected and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A criminal appeal is inadmissible if the defendant personally files it, as this violates the mandatory requirement for a lawyer to represent the accused in appeals.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility personal filing by defendant Art. 613 Code of Criminal Procedure mandatory legal representation procedural defect in appeal Court of Cassazione ruling court costs and fine allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Ait Zahout nato in Marocco il 01/01/1983 avverso la sentenza del 08/05/2023 emessa dalla Corte di appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati il motivo del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto il ricorso è inammissibile, perché direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017. Ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, anche a voler tacere della genericità dei motivi di ricorso. I?ilevcito, pertanto, che alla inammissibilità conseguono le pronunce di cui all'art 616 cpp definite come da dispositivo P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2023 Il Consigliere estensore