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Ordinanza — n. 5920/2024 — snpen Generato dall'IA

Appeal against plea bargain judgment dismissed as inadmissible due to non-justifiable grounds and prior consent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5920/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal inadmissible de plano without notifying the defense attorney of the hearing date. The appellant challenged a plea bargain judgment on grounds of omitted reasoning, which were incompatible with the prior consent given to the sentencing agreement. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: The procedure de plano applies to all inadmissible appeals against plea bargain judgments, regardless of the specific ground for inadmissibility, extending the simplified non-participated process to all such cases.

Parole chiave

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inadmissible appeal plea bargain judgment procedure de plano omitted reasoning prior consent procedural costs Cassa delle ammende condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
L'inammissibilità può essere dichiarata mediante la procedura de plano, semplificata e non partecipata, prevista dal nuovo comma 5-bis dell'art. 610 cod.
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
103, poiché la seconda parte di detta disposizione, riferita appunto alle inammissibilità afferenti alle sentenze di patteggiamento, combinata con la norma di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 444 c.p.p.
pen., deve leggersi nel senso che il legislatore abbia voluto estendere l'applicabilità di tale procedura senza formalità a tutte le sentenze emesse ex art. 444 cod.
art. 610 cod. proc. pen
L'inammissibilità può essere dichiarata mediante la procedura de plano, semplificata e non partecipata, prevista dal nuovo comma 5-bis dell'art. 610 cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n.
art. 444 cod. proc. pen
pen., deve leggersi nel senso che il legislatore abbia voluto estendere l'applicabilità di tale procedura senza formalità a tutte le sentenze emesse ex art. 444 cod. proc. pen., a prescindere da quale sia la causa di inammissibilità da dichiararsi.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, ord. n. 3110 del 8/1/2018, Piacente, Rv. 272145
si riveli inammissibile (Sez. 6, ord. n. 3110 del 8/1/2018, Piacente, Rv. 272145).
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Carbone Nicola, nato a Mussomeli il 02.06.1996 avverso la sentenza del 20/06/2023 emessa dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Letta l'istanza di differimento dell'udienza dell'avvocato Maria Francesca Rita Assennato per mancata notifica della fissazione dell'udienza. OSSERVA Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e, quindi, senza notiziare della data di fissazione dell'udienza il difensore ex art.610, comma 5-bis cod. proc. pen., perché proposto avverso una sentenza di patteggiamento per motivi non deducibili afferenti genericamente la omessa motivazione della sentenza, dunque su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento penale.

L'inammissibilità può essere dichiarata mediante la procedura de plano, semplificata e non partecipata, prevista dal nuovo comma 5-bis dell'art. 610 cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, poiché la seconda parte di detta disposizione, riferita appunto alle inammissibilità afferenti alle sentenze di patteggiamento, combinata con la norma di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., deve leggersi nel senso che il legislatore abbia voluto estendere l'applicabilità di tale procedura senza formalità a tutte le sentenze emesse ex art. 444 cod. proc. pen., a prescindere da quale sia la causa di inammissibilità da dichiararsi.

La disposizione normativa prevista dalla seconda parte dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella prevista dalla prima parte del medesimo comma, che dispone, invece, la trattazione in forma non partecipata dei soli ricorsi rientranti nelle categorie di inammissibilità ivi previste: l'assenza di qualsiasi distinzione nella porzione di norma relativa alla inammissibilità da dichiararsi per le sentenze di patteggiamento conduce alla logica conseguenza di applicare la procedura de plano in ogni caso in cui il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. si riveli inammissibile (Sez. 6, ord. n. 3110 del 8/1/2018, Piacente, Rv. 272145).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2023 Il Consi