Cassation appeal dismissed as inadmissible due to reliance on a previously waived ground regarding sentence severity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Alberto Bergamini's appeal inadmissible because it relied on a ground that had been explicitly waived during the appellate proceedings. The appellant argued the sentence was improperly determined, but the court noted that only specific issues regarding the formation of will in a settlement are admissible in cassation. Consequently, the court ruled that grievances about waived reasons or the specific calculation of the penalty were not permissible grounds for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599 bis cod. proc. pen.; Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it relies on grounds previously waived by the party, as such grievances do not constitute a valid challenge to the formation of the will or the legality of the sanction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Bergamini Alberto, nato a Roma il 12/11/1992 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma 1'01/02/2023; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; CONSDIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Roma, riqualificati i fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha rideterminato, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., la pena inflitta nei confronti di Alberto Bergamini.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo con un unico motivo vizio di motivazione quanto alla entità della pena inflitta.
3. Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto facendo riferimento ad un motivo rinunciato.4. In tema di concordato in appello, è ammissibile solo il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative, come nel caso di specie, ai motivi rinunciati (cfr., sentenza impugnata, pagg. 3- 4), alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che, come nel caso di specie, non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta.
5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 novembre 2023.