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Sentenza — n. 5918/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to reliance on a waived ground regarding sentence reduction.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5918/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Pazi Arben inadmissible because it relied on a ground that had been explicitly waived during the appellate proceedings. The appellant argued for a retrial regarding the lack of translation of the first-instance judgment, but the court noted that the specific grounds for sentence reduction and other issues were previously relinquished. Consequently, the court ruled that only arguments concerning the formation of the party's will to accept the settlement or the prosecutor's consent could proceed, while waived reasons and sentencing determinations were excluded from review.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis c.p.p.; Art. 74-73 D.P.R. 309/1990: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it relies on grounds that were waived in the appellate judgment, as only specific issues regarding the formation of the party's will to the settlement are permissible.

Parole chiave

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waived appeal grounds inadmissible cassation sentence reduction review concordato in appello procedural waiver imputazione per reati di stupefacenti domanda d'asilo di cittadino albanese motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis cod. proc. pen.
La Corte di appello di Lecce ha rideterminato, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., la pena inflitta nei confronti di Pazi Arben in ordine ai reati previsti dagli artt.
artt. 74-73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 599 bis cod. proc. pen
La Corte di appello di Lecce ha rideterminato, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., la pena inflitta nei confronti di Pazi Arben in ordine ai reati previsti dagli artt.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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sentenza impugnata
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pazi Arben, nato in Albania 1'11/09/1977 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce il 31/03/2023; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; CONSDIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Lecce ha rideterminato, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., la pena inflitta nei confronti di Pazi Arben in ordine ai reati previsti dagli artt. 74- 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo con un unico motivo violazione di legge quanto alla mancata traduzione della sentenza di primo grado.

3. Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto facendo riferimento ad un motivo rinunciato.4. In tema di concordato in appello, è ammissibile solo il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative, come nel caso di specie, ai motivi rinunciati (cfr., sentenza impugnata, pagg 1-2), alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che, come nel caso di specie, non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 novembre 2023.