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Sentenza — n. 5917/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to reliance on a previously waived legal ground.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5917/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant relied on a legal ground that had been explicitly waived during the appellate proceedings. The appellant argued for a re-evaluation of recidivism under specific penal code provisions, but the appellate court had already excluded this contested recidivism. The court ruled that appeals cannot challenge waived arguments or determinations of sentencing that do not constitute a violation of the law.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis cod. proc. pen.; Art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it relies on a ground of law that was waived by the party in the lower court, as such grounds cannot be raised for the first time at the cassation level.

Parole chiave

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waived legal ground inadmissible appeal recidivism exclusion procedural waiver Cassation admissibility recidiva nell'infrazione revoca della sospensione condizionale revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis cod. proc. pen.
La Corte di appello di Catania ha rideterminato, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., la pena inflitta nei confronti di Zerbo Salvatore in ordine al reato previsto dall'art.
Art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
pen., la pena inflitta nei confronti di Zerbo Salvatore in ordine al reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R.
Art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
pen., la pena inflitta nei confronti di Zerbo Salvatore in ordine al reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R.
Art. 129 cod. proc. pen.
3), alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che, come nel caso di specie, non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta.
art. 599 bis cod. proc. pen
La Corte di appello di Catania ha rideterminato, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., la pena inflitta nei confronti di Zerbo Salvatore in ordine al reato previsto dall'art.
art. 129 cod. proc. pen
3), alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sentenza impugnata, pag. 3
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Zerbo Salvatore, nato a Catania il 25/09/1962 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania l'01/02/2023; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; CONSDIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Catania ha rideterminato, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., la pena inflitta nei confronti di Zerbo Salvatore in ordine al reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, escludendo la contestata recidiva.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. cit.

3. Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto facendo riferimento ad un motivo rinunciato.

4. In tema di concordato in appello, è ammissibile solo il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative, come nel caso di specie, ai motivi rinunciati (cfr., sentenza impugnata, pag. 3), alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che, come nel caso di specie, non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 novembre 2023.