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Sentenza — n. 5916/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals by Albanian defendants due to their formal withdrawal of the Cassation requests.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5916/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Elezi Denis and Elezi Hajdar inadmissible following their formal withdrawal of the requests. Although the defense argued for territorial incompetence and constitutional issues regarding sentencing reductions, the defendants subsequently renounced their appeals on October 25, 2023. Consequently, the Court ruled that the withdrawal rendered the proceedings non-justiciable under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.: The withdrawal of a cassation appeal by the convicted parties results in the inadmissibility of the request and the imposition of procedural costs.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal inadmissibility of request Code of Criminal Procedure procedural costs Albanian nationals sentencing reduction territorial incompetence declinatoria di competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Alle dichiarazioni di rinuncia ai ricorsi consegue l'inammissibilità degli stessi, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende
art. 442-bis cod. proc. pen
La difesa si duole ulteriormente della mancata previsione alla fattispecie della diminuente dell'art. 442-bis cod. proc. pen., di nuova formulazione, chiedendo venga sollevata la questione di illegittimità costituzionale dell'art.
art. 444 cod. proc. pen
pen., di nuova formulazione, chiedendo venga sollevata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Elezi Denis nato in Albania il 5/09/1994 Elezi Hajdar nato in Albania il 14/12/1992 avverso la sentenza emessa il 30/03/2023 dal G.i.p. del Tribunale di Ravenna Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Maria Sabina Vigna; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Luigi Giordano, che ha chiesto la inammissibilità dei ricorsi Letta la rinuncia al ricorso da parte degli imputati.

RITENUTO IN FATTO

1, La difesa di Elezi Denis e Elezi Hajdar propone ricorso nei confronti della sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice delle indagini preliminari di Ravenna in data 30 marzo 2023, di applicazione a Elezi Denis della pena determinata, in coninuazione con i p!ti gravi delitti giudicati con la sentenza del G.i.p. di Ravenna del 2 ottobre 2019, di anni 3 di reclusione ed euro 8.900,00 di multa; a Elezi Hajdar della pena di anni 1, mesi 10 di reclusione ed euro 8.000,00 di multa. I reati contestati sono quelli di ctl all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. 2.La difesa si duole della mancata applicazione della declaratoria di incompetenza territoriale per i due ricorrenti, in ragione della dichiarazione di incompetenza emessa per il terzo coimputato - che non aveva formulato istanza di applicazione pena - dal medesimo giudice e nella medesima data.

La difesa si duole ulteriormente della mancata previsione alla fattispecie della diminuente dell'art. 442-bis cod. proc. pen., di nuova formulazione, chiedendo venga sollevata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 444 cod. proc. pen. ex artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui non prevede l'ulteriore riduzione di 1/6, nel caso di rinuncia ai ricorso per cassazione.

3. In data 25 ottobre 2023 è pervenuta rinuncia al ricorso da parte degli imputati,

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile.

2. Alle dichiarazioni di rinuncia ai ricorsi consegue l'inammissibilità degli stessi, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3