Italian court dismisses appeal time extension request due to applicant's failure to notify address change.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the request for time extension under Article 175 of the Code of Criminal Procedure inadmissible. The applicant claimed he could not appeal because he was unaware of the appeal trial due to being arrested in Sweden, while his lawyer had previously abandoned the mandate. The court ruled that the applicant's failure to notify his change of address constituted a personal error, not a force majeure event, as it was avoidable with normal diligence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 175, comma 1, cod. proc. pen.; The failure to notify a change of address to the judicial office does not constitute force majeure or fortuitous event justifying time extension for appeal, as it lacks the requisite unpredictability and irresistibility.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sulla richiesta ex art. 175 cod. proc. pen. proposta da Bejtaga Clirim, nato a Durazzo (Albania) il 26/11/1969 in relazione alla sentenza del 08/10/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Francesca Loy, che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità della richiesta.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con istanza ex art. 175 cod. proc. pen., Clirim Bejtaga ha chiesto la restituzione nel termine per impugnare, con ricorso per cassazione, la sentenza della Corte di appello di Torino dell'8 ottobre 2021, divenuta irrevocabile il 26 novembre 2021, che aveva riformato parzialmente (quanto alla misura della pena) la sentenza che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. L'istante fa presente di avuto conoscenza della celebrazione del giudizio di appello solo con l'arresto in Svezia a fini di consegna, ex I. n. 69 del 2005, per l'esecuzione della suddetta sentenza e di non aver pertanto esperire rituale ricorso per cassazione (il suo legale di fiducia, dopo aver presentato l'appello, aveva rinunciato al mandato senza comunicare nulla al predetto ed era nominato per il giudizio di appello un difensore di ufficio; l'istante, dopo aver dichiarato domicilio in Italia, si era trasferito in Svezia, comunicandolo agli uffici di questura e al suo difensore di fiducia; la Corte di appello aveva tentato la notifica del decreto che disponeva il giudizio di appello presso il domicilio dichiarato, procedendo poi alla notifica al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen.; il giudizio di appello era celebrato in sua assenza).
2. La richiesta è inammissibile. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che integra un'ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore che giustifica la restituzione in termini, ai sensi dell'art. 175, comma 1, cod. proc. pen., la mancata citazione per il giudizio di appello dell'imputato e del suo difensore, che ne abbia di fatto impedito la partecipazione al processo (Sez. 5, n. 29884 del 15/09/2020, Rv. 279738). Nel caso ora in esame, risulta che l'imputato fu citato presso il domicilio dichiarato, a causa di un errore a lui ascrivibile (non aver comunicato il mutamento di domicilio all'ufficio giudiziario, trattandosi di atto personale, Sez. 2, n. 7834 del 28/01/2020, Rv. 278247) che non può integrare quindi un'ipotesi di caso fortuito.
Come hanno infatti da tempo chiarito le Sezioni Unite, costituisce causa di forza maggiore quel fatto umano o naturale al quale non può opporsi una diversa determinazione volitiva e che, perciò, è irresistibile, mentre si definisce caso fortuito ogni evento non evitabile con la normale diligenza e non imputabile al soggetto a titolo di colpa o dolo. Ciò che caratterizza, dunque, il caso fortuito è la sua "imprevedibilità", mentre nota distintiva della forza maggiore è l'elemento della "irresistibilità". Connotazione comune ad entrambi è la "inevitabilità" del fatto, non riscontrabile all'evidenza nel caso in esame.
Alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di restituzione nel termine consegue la condanna al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento delle spese processu