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Sentenza — n. 5633/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to statute of limitations expiring before appellate decision, voiding the conviction.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5633/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appellate court's partial reform of the conviction without remanding the case. The defendant argued the statute of limitations had not yet expired due to a procedural delay, but the court found the crime committed in 2014 was already prescribed by early 2022. Consequently, the judgment was voided because the offense was extinguished by the passage of time.

Regesto Legislator

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Art. 157, 159-161 cod. proc. pen.; Art. 62-bis cod. pen.; Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: The Court annuls a judgment without remand when the statute of limitations for the crime has expired prior to the appellate decision, rendering the conviction void.

Parole chiave

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statute of limitations criminal prescription annulment without remand appellate court error drug cultivation offense contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti consumo di canapa traffico aggravato di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 157, 159-161 cod. proc. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
Vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod.
Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Ne consegue quindi che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione, non risultando, né dalle sentenze di merito né dalla stessa impugnazione del ricorrente, ragioni per il proscioglimento dell'imputato nel merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod.
artt. 81 cod. pen
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Lecce riformava parzialmente - quanto alla pena che riduceva ad anni due di reclusione e euro 2.000 di multa - la sentenza del Tribunale di Brindisi del 3 aprile 2019 che aveva condannato l'imputato Francesco Forleo per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, con mandato speciale, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 62-bis cod. pen
Vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274
pen., alla stregua dei principi affermati da Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Forleo Francesco, nato a Francavilla Fontana il 03/10/1972 avverso la sentenza del 13/01/2023 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perrelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per maturata prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Lecce riformava parzialmente - quanto alla pena che riduceva ad anni due di reclusione e euro 2.000 di multa - la sentenza del Tribunale di Brindisi del 3 aprile 2019 che aveva condannato l'imputato Francesco Forleo per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 per la coltivazione di 89 piante di cannabis indica e la detenzione per la vendita di 75 grammi di marijuana, commesso il 24 luglio 2014.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, con mandato speciale, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 157, 159- 161 cod. proc. pen. La Corte di appello ha ritenuto non ancora maturata la prescrizione del reato al momento della sua decisione, qualificando erroneamente, come periodo di sospensione della prescrizione per legittimo impedimento dell'imputato, il rinvio dell'udienza di primo grado del 24 gennaio 2018, allorquando non si era potuto realizzare il collegamento in videoconferenza con il sito in Germania dove l'imputato era ristretto per altra causa.

Quindi si trattava di causa ascrivile al Tribunale e non all'imputato (difetta una richiesta o solo una adesione di quest'ultimo al rinvio). 2.2. Vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen. La motivazione sulla quantificazione della pena e in particolare sul beneficio delle attentanti generiche è scarna e errata: ben poteva il giudice di appello concedere le attenuanti generiche (stante la scarsa offensività del fatto, la collaborazione processuale).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è prima facie non inammissibile, con riferimento alla prima questione di diritto che è sottoposta allo scrutinio della Corte di legittimità. Il che impone di rilevare in questa sede ed indipendentemente dalla soluzione di detta questione la oramai maturata prescrizione del reato contestato. Il reato è stato infatti commesso il 24 luglio 2014 con maturazione quindi del periodo massimo di prescrizione al 24 gennaio 2022, al quale devono essere apportate le sospensioni (non contestate) per complessivi giorni 315. Pertanto, anche calcolando l'ulteriore rinvio di giorni 60, oggetto di censura, ad oggi il reato è comunque prescritto.

2. Ne consegue quindi che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione, non risultando, né dalle sentenze di merito né dalla stessa impugnazione del ricorrente, ragioni per il proscioglimento dell'imputato nel merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., alla stregua dei principi affermati da Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescri