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Ordinanza — n. 5335/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to respondent's subsequent withdrawal of the appeal, resulting in a fine.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5335/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the respondent, Sgrò Carmelo, subsequently withdrew the request. The respondent had filed an appeal against a second-instance judgment from Trieste on December 14, 2022, but formally renounced the appeal on October 25, 2023. Consequently, the court ruled the appeal invalid and ordered the respondent to pay court costs and a fine of three thousand euros to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant subsequently renounces the request, resulting in a declaration of inadmissibility and a fine for the costs of the proceedings.

Parole chiave

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subsequent withdrawal of appeal inadmissibility of cassation renunciation of legal action court costs and fines procedural dismissal ritiro della querela penale rinuncia al diritto procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Sgrò Carmelo, nato a Oppido Mamertina il 06/08/1982 avverso la sentenza del 14/12/2022 emessa dalla Corte di appello di Trieste; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci e letta la rinuncia al ricorso, depositata il 25/10/2023, a firma dell'imputato Sgrò. OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile per sopravvenuta rinuncia e che a detta declaratoria consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, giudicata congrua, di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna H ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 dicembre 2023 -5onsigliere stens r Il Pr 'dente