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Sentenza — n. 5331/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 5331/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 5331/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, quale giudice dell'appello cautelare, con ordinanza del 2 agosto 2023 (motivazione depositata il successivo giorno 3) ha rigettato il gravame proposto avverso l'ordinanza della Corte di appello di Reggio Calabria che aveva respinto l'istanza dell'imputato Paviglianiti Settimo volta a ottenere la revoca della custodia cautelare in carcere per avere l'imputato trascorso in tale condizione un periodo di tempo pari al massimo del tempo ex artt. 303, comma 4, e 306, comma 6, cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 5331/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Con il ricorso a questa Corte Paviglianiti, a mezzo del proprio difensore, deduce che, invece, tale termine è scaduto, essendo trascorso dall'inizio della misura custodiale un periodo pari a otto anni e otto mesi, superiore alla pena inflitta per il delitto più grave (anni sei e mesi otto di reclusione).

Parole chiave

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riduzione della pena detenzione eccessiva pena privativa della libertà adeguamento della pena semiprigionia mantenimento della carcerazione preventiva
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Paviglianiti Settimo, nato a Melito Porto Salvo il 04/03/1966 avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 02/08/2023 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, quale giudice dell'appello cautelare, con ordinanza del 2 agosto 2023 (motivazione depositata il successivo giorno 3) ha rigettato il gravame proposto avverso l'ordinanza della Corte di appello di Reggio Calabria che aveva respinto l'istanza dell'imputato Paviglianiti Settimo volta a ottenere la revoca della custodia cautelare in carcere per avere l'imputato trascorso in tale condizione un periodo di tempo pari al massimo del tempo ex artt. 303, comma 4, e 306, comma 6, cod. proc. pen.

2. In particolare, la Corte di appello con provvedimento del 2 marzo 2020 ha individuato il termine massimo nel 18 dicembre 2023, indicazione temporale giudicata corretta dall'ordinanza impugnata.

3. Con il ricorso a questa Corte Paviglianiti, a mezzo del proprio difensore, deduce che, invece, tale termine è scaduto, essendo trascorso dall'inizio della misura custodiale un periodo pari a otto anni e otto mesi, superiore alla pena inflitta per il delitto più grave (anni sei e mesi otto di reclusione).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è divenuto inammissibile.

2. Invero, dallo stesso risulta che la misura cautelare di cui si invoca la cessazione è stata applicata nell'ambito del procedimento penale nel quale si è pronunciata la Corte di appello di Reggio Calabria con sentenza emessa il 24 maggio 2023.

3. Tale sentenza, successivamente alla proposizione del ricorso in esame, è divenuta definita. Questa Sezione con sentenza n. 1181 del 22/11/2023, motivazione depositata il 10/01/2024, ha annullato senza rinvio la citata sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, limitatamente al trattamento sanzionatorio a carico del Paviglianiti, che hai rideterminato in anni diciassette e mesi due di reclusione, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso dell'imputato.

4. Pertanto, deve trovare applicazione il principio secondo cui «È inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l'impugnazione cautelare, proposta in pendenza del giudizio di cognizione, con la quale si deduce l'avvenuta scadenza dei termini di durata della custodia in carcere, quando diventa irrevocabile la sentenza di condanna a pena detentiva superiore al presofferto, perchè la definitività dell'accertamento del merito, aprendo la fase esecutiva del processo, esclude la possibilità della rimessione in libertà» (da ultimo, Sez. 1, n. 33913 del 23/06/2015, Fondino, Rv. 264758 - 01). Trattandosi di causa di inammissibilità sopravvenuta e non dipendente da causa imputabile al ricorrente, non si deve far luogo a condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 6 dicembre 2023 Il Consigliere e