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Ordinanza — n. 5327/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to waiver of all grounds except penalty reduction in settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5327/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by two defendants inadmissible under simplified procedure without formalities. The defendants had entered a settlement agreement with the Prosecutor General, waiving all appeal grounds except those regarding sentence reduction. The Court ruled that this waiver precluded any challenge to the dismissal of charges or the lack of specific reasoning for ancillary penalties like license revocation.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: A settlement agreement waiving all appeal grounds except penalty reduction creates preclusive effects on the entire proceedings, barring subsequent challenges to the dismissal of charges or ancillary penalties.

Parole chiave

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settlement agreement waiver of appeal preclusive effect dismissal of charges ancillary penalties simplified procedure inadmissible appeal pena accessoria

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Ciò premesso, va rilevato che la sentenza impugnata ha dato atto che tra il Procuratore generale e gli imputati è intervenuto concordato ex art. 599 bis cod.
Art. 129 c.p.p.
pen., per non avere il giudicante prosciolto l'imputato ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 85 D.P.R. 309/1990
E' vero che «In materia di stupefacenti, le pene accessorie del ritiro della patente di guida e del divieto di espatrio, previste dall'art. 85 del d.P.R.
art. 599-bis cod. proc. pen
Ciò premesso, va rilevato che la sentenza impugnata ha dato atto che tra il Procuratore generale e gli imputati è intervenuto concordato ex art. 599 bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
pen., per non avere il giudicante prosciolto l'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero
pen.) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
Sez. 1, n. 10081 del 21/11/2019, Radoman Vladan
309, hanno natura facoltativa e non obbligatoria, per cui la loro irrogazione, in quanto discrezionale, richiede una specifica motivazione da parte del giudice» (Sez. 1, n. 10081 del 21/11/2019, Radoman Vladan, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da 1. Boscolo Cegion Úorindo, nato a Chioggia il 31/01/1951;

2. Nikolaev Lubomire Vassilev, nato in Bulgaria il 18/09/1986 avverso la sentenza del 31/03/2023 emessa dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Ritenuto che i ricorsi - con i quali si eccepisce l'illegittimità della sentenza, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., per non avere il giudicante prosciolto l'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (ricorso in favore di Nikolaev) e per l'omessa pronuncia sul motivo 3.5. dell'atto di appello, non rinunciato (ricorso in favore di Boscolo) - devono essere dichiarato inammissibili, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposti per motivi non consentiti dalla legge.

Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza ex art. 129 cod. proc. pen.) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).

Ciò premesso, va rilevato che la sentenza impugnata ha dato atto che tra il Procuratore generale e gli imputati è intervenuto concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen., con conseguente rinuncia a tutti i motivi di appello "esclusi quelli riguardanti la riduzione della pena". Pertanto, inammissibile è il ricorso in favore di Nikolaev che si limita a denunciare, peraltro in modo assolutamente generico, il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Ugualmente inammissibile è il ricorso in favore di Boscolo Cegion, atteso che il predetto si duole della mancata motivazione del giudice di appello in ordine al ritiro della patente di guida e al divieto di espatrio per la durata di anni due.

E' vero che «In materia di stupefacenti, le pene accessorie del ritiro della patente di guida e del divieto di espatrio, previste dall'art. 85 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, hanno natura facoltativa e non obbligatoria, per cui la loro irrogazione, in quanto discrezionale, richiede una specifica motivazione da parte del giudice» (Sez. 1, n. 10081 del 21/11/2019, Radoman Vladan, Rv. 278537 - 03). Ma la sentenza oggetto del ricorso precisa (pag.

3) che "all'udienza del 24.2.23, prima dell'inizio della discussione finale, il difensore di Boscolo (previa rinuncia di tutti i motivi sopra esposti tranne quelli riguardanti la riduzione della pena) ed il P.G. hanno raggiunto un concordato nei termini seguenti, e l'imputato presente si è associato". Pertanto, anche il motivo relativo alla mancanza di motivazione della sentenza di primo grado relativamente alle indicate pene accessorie (motivo all'evidenza estraneo rispetto alla "riduzione della pena") è compreso nell'ambito della rinuncia, di tal che il ricorso per Cassazione su detto profilo è manifestamente infondato.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, giudicata congrua in relazione alla causa di inammissibilità, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 dicembre 2023 Il Consigliere s