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Ordinanza — n. 5324/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5324/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5324/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Peruzzi Andrea, nato a Teramo 1'11/02/1987 avverso la sentenza del 29/06/2023 del Tribunale di Teramo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi propongono censure non consentite. Anche a prescindere dalla genericità dei motivi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica e della congruità della pena "patteggiata" (ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.: tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Ry. 234824).

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 27 Cost, art. 448 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5324/2024 — snpen · Corte di Cassazione: A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata, risultando pertanto incensurabile in questa sede. Invece, dopo la modifica normativa ad opera della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha introdotto nell'art. 448 cod. proc. pen. il comma 2-bis, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che il comma 2-bis cit., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non è contemplata la mancata osservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. (ex multis, Sez.

Parole chiave

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perenzione dell'azione motivi di cassazione revisione della rendita d'invalidità condono delle spese procedurali revoca della rendita annullamento del licenziamento

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Anche a prescindere dalla genericità dei motivi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 27 Cost
art. 448 cod. proc. pen
103, che ha introdotto nell'art. 448 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
il comma 2-bis, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
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Ordinanza — n. 30694/2025 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding lack of motivation in plea bargaining sentencing decisions.
Ordinanza — n. 39327/2024 — snpen
Cassation appeal against plea bargain judgment dismissed as inadmissible for alleging omitted conditional release assessment.
Ordinanza — n. 31763/2023 — snpen
Cassation appeal against plea bargain dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds for review. The court ruled the appeal is inadmissible because the law restricts appeals against plea bargains to specific grounds, excluding challenges based on the absence of statutory conditions for acquittal. Consequently, the appeal was declared inadmissible de plano, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine. The court applied the new procedural law which limits the scope of appeals against plea bargains to specific statutory grounds, excluding challenges based on the absence of statutory conditions for acquittal. Therefore, the appeal was declared inadmissible de plano, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine. The court applied the new procedural law which limits the scope of appeals against plea bargains to specific statutory grounds, excluding challenges based on the absence of statutory conditions for acquittal. Therefore, the appeal was declared inadmissible de plano, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Ordinanza — n. 17415/2026 — snpen
Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of appealability against sentencing in plea agreements.
Ordinanza — n. 17008/2026 — snpen
Cassation appeal dismissed as inadmissible for plea bargain sentencing due to lack of immediate dismissal grounds.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Peruzzi Andrea, nato a Teramo 1'11/02/1987 avverso la sentenza del 29/06/2023 del Tribunale di Teramo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi propongono censure non consentite. Anche a prescindere dalla genericità dei motivi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica e della congruità della pena "patteggiata" (ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.: tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Ry. 234824).

A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata, risultando pertanto incensurabile in questa sede. Invece, dopo la modifica normativa ad opera della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha introdotto nell'art. 448 cod. proc. pen. il comma 2-bis, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che il comma 2-bis cit., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non è contemplata la mancata osservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. (ex multis, Sez.

F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine, Rv. 279761 - 01) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, giudicata congrua in relazione alla causa di inammissibilità, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pr