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Sentenza — n. 5321/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against detention order citing lack of specific evidence for criminal association.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5321/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Grasso Salvatore Nicola inadmissible regarding his detention order. The appellant argued that evidence of his involvement in a drug trafficking association was insufficient and illogical, citing inconsistencies with previous rulings. The court rejected these generic criticisms, emphasizing the established organizational structure and the appellant's significant role within the criminal group.

Regesto Legislator

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Art. 580 c.p.p.; Art. 133 c.p.p.: An appeal against a detention order is inadmissible if the grounds raised are generic, lack specific factual support, or fail to address the material evidence presented by the lower court regarding the existence of a criminal organization.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal association detention order inadmissible appeal drug trafficking evidentiary burden attività criminosa reati sessuali gravi estratto del casellario giudiziale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 580 c.p.p.
Art. 133 c.p.p.
Art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
La cancelleria è incaricata di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 3, 10 gennaio 2020, n. 20003, Di Maggio
Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018 - dep. 2019, Noure El Hadij Malick
E sul punto, si è avuto già modo di precisare (Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018 - dep. 2019, Noure El Hadij Malick, Rv.
Sez. 5, n. 14713 del 06/03/2019, Petrone
Sez. 5, n. 14713 del 06/03/2019, Petrone, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Grasso Salvatore Nicola, nato a Catania il 09/12/1963 avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania del 25/05/2023 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; sentito il difensore dell'indagato, Avvocato Rosario Arena, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Catania, con ordinanza del 25 maggio 2023 (motivazione depositata il successivo 8 giugno), ha rigettato la richiesta di riesame presentata dall'indagato nei confronti dell'ordinanza genetica emessa dal Gip il 12 aprile 2023 con la quale è stata applicata a Grasso Salvatore Nicola la misura della custodia cautelare in carcere in relazione all'addebito provvisorio di cui agli artt. 74, commi 1 e 2, d.P.R. n. 309 del 1990 e 81 cod. pen. e 73, commi 1, 1 bis, 2 e 4 del medesimo d.P.R.

2. All'indagato vengono in particolare contestate:

a) la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, capeggiata da Giuffrida Salvatore, nella quale ha rivestito lo specifico ruolo di "pusher nonché di custode, addetto al confezionamento della sostanza stupefacente per le piazze di spaccio insediate nella stradale Cravone n. 135 e, successivamente, in via delle Gemme n. 119 d" [capo 92];

b) la consumazione di singoli reati fine ex art. 73 TU in concorso con taluno degli altri associati [capo 96].

3. Avverso l'ordinanza del riesame l'indagato ha presentato, per mezzo del proprio difensore, ricorso nel quale deduce due motivi. 3.1. Con il primo motivo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in riferimento alle contestazioni cautelari. In particolare, si rileva che il coinvolgimento nella fattispecie associativa è stato fondato, in modo illogico, sulla base del rapporto con il solo coindagato Condorelli, mentre non sono emersi elementi idonei a dimostrare l'effettivo inserimento del Grasso all'interno dell'associazione; a tale proposito si contestano le conclusioni che il Tribunale del riesame ha tratto dalle conversazioni intercettate il 3 e il 9 dicembre 2020 — alle quali ha partecipato l'indagato unitamente ad altri soggetti - conversazioni da cui, secondo il ricorrente, non traspare né l'inserimento dell'indagato nella compagine associativa, né l'esistenza in capo al predetto del necessario elemento dell'affectio societatis; da ultimo, si evidenzia che per una posizione analoga (di soggetto cioè che risultava legato a un unico componente dell'associazione), il Tribunale del riesame ha annullato l'ordinanza genetica per la ritenuta insussistenza dei presupposti per configurare la fattispecie associativa. 3.2.

Con il secondo motivo viene censurata la conferma da parte del Tribunale del riesame delle esigenze cautelari, tenuto conto che il dimostrato rapporto esclusivo del Grasso con il Condorelli, ristretto in carcere, evidenzia che dalla applicazione di una misura meno afflittiva non deriverebbero concreti rischi di reiterazione della condotta delittuosa ipotizzata; da ultimo (foglio 4 del ricorso, in fine della pagina) si sostiene l'intervenuta "perdita di efficacia della seconda ordinanza per scadenza dei termini, poiché la decorrenza della misura cautelare applicata con l'ordinanza eseguita in data 16/11/2021 va retrodatata alla data di esecuzione del primo provvedimento restrittivo, emesso in data 29 aprile 2019".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e dunque inammissibile.

2. L'ordinanza impugnata motiva in modo adeguato in ordine alla configurabilità dell'addebito associativo a carico del Grasso, evidenziando che il predetto era sì certamente legato al Condorelli (che per le sue capacità ed affidabilità lo ha definito "un mostro": ordinanza impugnata, pag. 5 s.), ma partecipava pienamente alle attività associative, per quanto concerne l'apprestamento e la gestione della piazza di spaccio. Viene altresì dato atto (pag. 6 ss.) che il predetto era in rapporti non solo con Condorelli, ma anche con gli altri associati (Ferrara e il "capo" IGiuffrida); vengono riportati i contenuti di numerose intercettazioni dalle quali emerge il ruolo svolto dall'indagato (in ordine al prelevamento dello stupefacente dalla "base operativa" del sodalizio e al trasporto della sostanza presso l'abitazione del Ferrara; alla partecipazione a riunioni con gli altri associati nel corso delle quali Grasso rendicontava in modo analitico l'attività di vendita di droga con indicazione dei nomi degli acquirenti e degli importi legati a tale vendita), Da tali elementi, l'ordinanza impugnata, in modo certamente non illogico, deduce la configurabilità nei confronti del Grasso della partecipazione all'associazione, facendo buon governo dei principi dettati al riguardo da questa Corte.

Invero, da un lato «in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati fine dell'associazione, può integrare l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, suscettibili di essere superati solo con la prova contraria dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, stante la natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro» (Cass., Sez. 3, 10 gennaio 2020, n. 20003, Di Maggio, Rv 279505 — 02).

Dall'altro lato, l'ordinanza impugnata ha messo in rilievo l'esistenza di una articolata organizzazione, funzionale all'attività di cessione di stupefacente attraverso la gestione di due piazze di spaccio, con ripartizione dei compiti tra i diversi sodali e apprestamento di mezzi materiali idonei allo scopo. E sul punto, si è avuto già modo di precisare (Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018 - dep. 2019, Noure El Hadij Malick, Rv. 275550 - 01) che «L'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell'esistenza di una organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso. (In motivazione, la Corte ha precisato che il reato associativo richiede la predisposizione di mezzi concretarnente finalizzati alla commissione dei delitti ed il contributo effettivo da parte dei singoli per il raggiungimento dello scopo, poiché, solo nel momento in cui diviene operativa e permanente la struttura organizzativa, si realizza la situazione antigiuridica che giustifica le gravi sanzioni previste per tale fattispecie)».

3. Il secondo motivo è ugualmente inammissibile in quanto, a fronte degli elementi indicati dall'ordinanza impugnata (pag.

7) a sostegno della permanenza delle esigenze cautelari ("biografia criminale" dell'indagato, condannato per associazione mafiosa e per narcotraffico; acquisita "professionalità" nel settore degli stupefacenti; ruolo assai significativo riconosciutogli dal "capo" dell'associazione) le censure risultano generiche. Infine, per quanto concerne il profilo relativo alla invocata "retrodatazione" (ammesso che non si tratti di un errore materiale nel confezionamento del ricorso, attesa la non coincidenza tra la data del provvedimento genetico impugnato nel presente procedimento e quella indicata in detta parte del ricorso), esso - che non risulta neppure essere stato sollevato in sede di riesame, il che già ne determina la inammissibilità (v.

Sez. 5, n. 14713 del 06/03/2019, Petrone, Rv. 275098 — 01) - è stato proposto in modo assolutamente generico. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua in relazione alla causa di inammissibilità, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La cancelleria è incaricata di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter,