Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 5313/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses Prosecutor's appeal against preliminary judge's six-month investigation deadline in anonymous proceedings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5313/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the Prosecutor's appeal inadmissible regarding a preliminary judge's order setting a six-month deadline for investigations in an anonymous criminal proceeding. While the Prosecutor argued that this short term violated statutory norms and rendered subsequent acts unusable, the Court noted that such time limits do not apply to investigations into unknown suspects. Consequently, the Court ruled that the order was procedural and did not infringe upon the Prosecutor's prerogatives.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 409 comma 4 cod. proc. pen.; Art. 407 cod. proc. pen.: The time limit for investigations set by the judge in anonymous proceedings does not apply, and setting a shorter term than the ordinary statutory duration does not render subsequent investigative acts unusable.

Parole chiave

Generato dall'IA
anonymous criminal proceedings investigation time limits prosecutor appeal inadmissibility acts unusability rule preliminary judge powers diritto a un'inchiesta effettiva sospensione dell'istruzione istruzione giudiziaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 409 comma 4 cod. proc. pen.
L'art. 409 comma 4 cod. proc. pen. stabilisce infatti che "a seguito dell'udienza, il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per compimento delle stesse ...".
Art. 407 cod. proc. pen.
Il Pubblico ministero ricorrente censura l'ordinanza rilevando che il termine fissato dal Gip (sei mesi) è inferiore al termine complessivo risultante dall'art. 407 cod. proc. pen. e che ciò determina l'abnormità del provvedimento in esame.
d.lgs. n. 150 del 2022
In tal senso, d'altronde, depone anche la nuova disciplina introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 - applicabile al procedimento in esame - che, nell'ottica di evitare iscrizioni "frettolose" o "imprecise", ha modificato l'art.
Art. 335 cod. proc. pen.
150 del 2022 - applicabile al procedimento in esame - che, nell'ottica di evitare iscrizioni "frettolose" o "imprecise", ha modificato l'art. 335 cod. proc. pen. stabilendo al comma 1 che il presupposto per procedere all'iscrizione è costituito da una "notizia di reato ...
art. 2634 cod. pen
Il Gip del Tribunale di Macerata, in procedimento a carico di ignoti relativo a violazione dell'art. 2634 cod. pen.
art. 407 cod. proc. pen
Il Pubblico ministero ricorrente censura l'ordinanza rilevando che il termine fissato dal Gip (sei mesi) è inferiore al termine complessivo risultante dall'art. 407 cod. proc. pen.
art. 409 cod. proc. pen
Tale ordine risulta, infatti, ricompreso nel potere del giudice di ordinare nuove indagini cui fa riferimento, nel suo complesso, l'art. 409 cod. proc. pen., perché l'attività di indagine presuppone la necessaria iscrizione dell'indagato nel registro di cui all'art.335 cod.
art. 409 comma 4 cod. proc. pen
L'art. 409 comma 4 cod. proc. pen.
art. 335 cod. proc. pen
150 del 2022 - applicabile al procedimento in esame - che, nell'ottica di evitare iscrizioni "frettolose" o "imprecise", ha modificato l'art. 335 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 205 del 18/11/2016
Corretta è l'osservazione del ricorrente in ordine alla ritualità del provvedimento con il quale il Gip, nel rigettare l'archiviazione, richieda l'iscrizione del nominativo di un soggetto nel registro delle notizie di reato (Sez. 2, n. 205 del 18/11/2016 - dep.
Sez. 6, n. 20064 del 25/03/2014
Sotto altro profilo, va rilevato che «La previsione normativa di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti oltre il termine di durata, ed in assenza di proroga, non trova applicazione nei procedimenti contro ignoti» (così Sez. 6, n. 20064 del 25/03/2014, R., Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del 24 maggio 2023 nel procedimento penale n. 2300/21 r.g. mod. 44 - n. 878/22 r.g. g.i.p visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha chiesto che il ricorso venga accolto, con annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla fissazione del termine per lo svolgimento delle indagini da parte del Pubblico Ministero in ordine al diverso reato di cui agli art. 56, 316 c.p.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Gip del Tribunale di Macerata, in procedimento a carico di ignoti relativo a violazione dell'art. 2634 cod. pen. (recante n. 2300/21 r.g. mod. 44 - n. 878/22 r.g. g.i.p), all'esito dell'udienza camerale celebrata a seguito di opposizione formulata dalla persona offesa in ordine alla richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero, ha ordinato lo svolgimento di ulteriori indagini ai sensi dell'art. 409, comma 4, cod. proc. pen., in riferimento al reato di cui agli artt. 56 e 316-ter cod. pen., fissando il termine di sei mesi per il loro svolgimento.

2. Avverso detta ordinanza ricorre il Pubblico ministero deducendo che, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, la fissazione di detto termine costituisce "atto abnorme" in quanto viola le prerogative del P.M. in ordine all'esercizio dell'azione penale e prima ancora allo svolgimento delle indagini, per le quali viene indicato un termine, vincolante e il cui superamento comporta secondo la giurisprudenza di legittimità l'inutilizzabilità degli atti successivamente compiuti, di durata inferiore a quella che la legge processuale individua in via ordinaria (ex art. 407 cod. proc. pen.).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. L'ordinanza impugnata - adottata in un procedimento a carico di ignoti (afferente al r.g. mod. 44) - così motiva: "rilevato che nell'atto di opposizione ... si assume, tra l'altro, la falsità della perizia asseverata redatta dall'arch. Alessandro Nardi nonché delle schede tecniche AeDes allegate a sostegno della manifestazione di volontà di accedere ai contributi post sisma per taluni degli immobili in oggetto, che ove fosse accertata potrebbe rilevare penalmente ex artt. 56-316 ter c.p., per cui si reputa necessario procedere a un supplemento di indagine con gli strumenti che il P.M. riterrà opportuni (accertamento grafologico, audizione dei tecnici incaricati che ebbero a redigere gli originali e dei [...] depositati preso il comune e/o quant'altro)... Fissa il termine di mesi sei per dette indagini e dispone restituirsi gli atti al P.M.".

3. Il Pubblico ministero ricorrente censura l'ordinanza rilevando che il termine fissato dal Gip (sei mesi) è inferiore al termine complessivo risultante dall'art. 407 cod. proc. pen. e che ciò determina l'abnormità del provvedimento in esame. 3.1. Questa Corte ha ritenuto che «È affetto da abnormità il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che, nel rigettare la richiesta di archiviazione formulata nei confronti dell'indagato e nell'ordinare, legittimamente, l'iscrizione di quest'ultimo e di altri soggetti per ulteriori titoli di reato ritenuti configurabili nel fatto investigato, assegni anche al Pubblico Ministero un termine per lo svolgimento delle nuove indagini in relazione alle nuove imputazioni e ai nuovi soggetti» (Sez. 3, n. 5924 del 11/11/2014, P.M. in proc. c. ignoti, Rv. 262388).

La sentenza indicata - alla quale ha fatto riferimento il PM ricorrente - ha precisato che «Non costituisce, invece, atto abnorme l'ordine di iscrizione della persona non sottoposta ad indagini nel registro delle notizie di reato in relazione a fatti che emergano a suo carico in conseguenza delle indagini già espletate. Tale ordine risulta, infatti, ricompreso nel potere del giudice di ordinare nuove indagini cui fa riferimento, nel suo complesso, l'art. 409 cod. proc. pen., perché l'attività di indagine presuppone la necessaria iscrizione dell'indagato nel registro di cui all'art.335 cod. proc. pen.

E, per le stesse ragioni, l'iscrizione relativa a nuovi fatti di reato può anche riguardare soggetti già indagati. In tali ipotesi, però, il giudice non può imporre al pubblico ministero un termine per la conclusione delle indagini, perché l'azione penale, comprensiva delle indagini stesse, rientra nella completa disponibilità del pubblico ministero secondo le regole ordinarie. Ne consegue che deve essere ritenuto abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, nell'accogliere la richiesta di archiviazione formulata nei confronti dell'indagato, e nell'ordinare contestualmente l'iscrizione di quest'ultimo per altri titoli di reato, ritenuti configurabili nel fatto investigato, assegni al pubblico ministero un termine per lo svolgimento delle nuove indagini, in quanto in tale ipotesi non è applicabile la disposizione di cui all'art. 409, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 40308 del 16 settembre 2015, Pm in proc.

Cencini e altri, Rv. 264588)». 3.2. E' anche vero che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il superamento del termine per lo svolgimento delle indagini indicato dal Gip ai sensi dell'art. 409, comma 4, cod. proc. pen. determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine "tardivi" (Sez. 2, n. 17240 del 04/04/2006, PM in proc. Luca, Rv. 234755 - 01: «L'inosservanza, da parte del pubblico ministero, del termine stabilito dal giudice per le indagini preliminari per il compimento delle ulteriori indagini ritenute necessarie, ai sensi dell'art. 409, comma quarto, cod. proc. pen., comporta l'inutilizzabilità degli atti d'indagine effettuati dopo la scadenza del suddetto termine, ma non anche la nullità dell'atto mediante il quale il pubblico ministero eserciti l'azione penale») ovvero, secondo un altro orientamento, la nullità degli atti compiuti (Sez. 3, n. 2390 del 21/06/1995, Giovannini, Rv. 202783 - 01:

«L'esercizio di attività istruttoria da parte del pubblico ministero dopo la scadenza del termine fissato dal G.I.P. nel rigettare la richiesta di archiviazione, secondo quanto previsto dall'art. 409 n. 4 cod. proc. pen. deve considerarsi viziata da nullità assoluta ai sensi degli artt. 178 n. 1 lett.

b) e 179 cod. proc. pen.»).

4. Tutto ciò premesso, rileva il Collegio che nel caso in esame, però, il procedimento è nei confronti di ignoti. Secondo il ricorrente l'indicazione del Gip si dovrebbe considerare "alla stregua di un ordine di iscrizione - ordine che sarebbe senz'altro legittimo - ", mentre abnorme, come sopra indicato, risulterebbe la indicazione del termine per lo svolgimento delle indagini. Corretta è l'osservazione del ricorrente in ordine alla ritualità del provvedimento con il quale il Gip, nel rigettare l'archiviazione, richieda l'iscrizione del nominativo di un soggetto nel registro delle notizie di reato (Sez. 2, n. 205 del 18/11/2016 - dep. 2017, PM in proc. c.

Ignoti,Rv. 269083 - 01: «Non è abnorme - e, pertanto, non è ricorribile per cassazione - il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, rigettando la richiesta di archiviazione in un procedimento contro ignoti, richieda al pubblico ministero l'iscrizione nel registro degli indagati del soggetto autore della condotta delittuosa che sia agevolmente identificabile, trattandosi di atto che costituisce emanazione del generale potere di controllo del giudice sul corretto esercizio dell'azione penale»). 4.1. Il provvedimento adottato dal Gip non equivale però a ordine di iscrizione di persona nota.

Invero, le indagini indicate nell'ordinanza impugnata appaiono, secondo quanto risulta dall'ordinanza impugnata, prodronniche a verificare se emergono elementi idonei a disporre l'iscrizione di taluno nel registro degli indagati. Ove, invece, il Gip avesse ritenuto che tali elementi già vi fossero, avrebbe indicato al P.M. il nominativo da iscrivere. L'art. 409 comma 4 cod. proc. pen. stabilisce infatti che "a seguito dell'udienza, il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per compimento delle stesse ...".

Nel caso in esame il Giudice ha ritualmente indicato il termine per le ulteriori indagini, all'esito delle quali eventualmente il PM procederà all'iscrizione della persona individuata come indagata. In tal senso, d'altronde, depone anche la nuova disciplina introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 - applicabile al procedimento in esame - che, nell'ottica di evitare iscrizioni "frettolose" o "imprecise", ha modificato l'art. 335 cod. proc. pen. stabilendo al comma 1 che il presupposto per procedere all'iscrizione è costituito da una "notizia di reato ... contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice", precisandosi al comma 1-bis che "il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona a cui il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico". 4.2.

Sotto altro profilo, va rilevato che «La previsione normativa di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti oltre il termine di durata, ed in assenza di proroga, non trova applicazione nei procedimenti contro ignoti» (così Sez. 6, n. 20064 del 25/03/2014, R., Rv. 262536 - 01), sicchè nel caso in esame nessun pregiudizio può derivare al PM dall'indicazione da parte del Gip di un termine per lo svolgimento dell'attività d'indagine, dal momento che essa si inserisce in un procedimento a carico di ignoti. Per le suesposte ragioni, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero.

P.Q.M.

Dichiara inam