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Sentenza — n. 5303/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal sentence regarding fine conversion due to non-application of new 2022 law limits.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5303/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the Court of Appeal's decision refusing to convert a custodial sentence into a fine for Gino Rinaldi. The appellant argued that the lower court incorrectly rejected his request by ignoring the updated financial limits introduced in 2022, which allow for a much higher fine than previously applied. The court held that the new statutory framework permits a wide range of fine amounts based on the defendant's economic situation, rendering the lower court's rigid application of old rules legally erroneous.

Regesto Legislator

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Art. 56-quater legge 24 novembre 1981 n. 689; Art. 53 legge 24 novembre 1981 n. 689: The quantification of a substitute pecuniary penalty must follow the new legislative limits and consider the defendant's economic conditions, allowing for a range between the minimum and maximum statutory values rather than being restricted by outdated interpretations.

Parole chiave

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substitute pecuniary penalty fine conversion limits legislative update 2022 economic conditions assessment custodial sentence conversion adeguamento della pena sanzione sostitutiva variazione del reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 56-quater legge 24 novembre 1981 n. 689
689 ma non applicando l'art. 56-quater della stessa legge come novellata nel 2022.
Art. 53 legge 24 novembre 1981 n. 689
proc pen., di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria motivato con il richiamo all'art. 53 legge 24 novembre 1981 n. 689 ma non applicando l'art.
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
689 del 1981 introdotti dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150.
art. 385 cod. pen
Con sentenza dell'8 giugno 2023 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Chieti ex art. 385 cod. pen., in relazione all'art.
art. 133-ter cod. pen
689 del 1981 e può effettuarsi entro l'ampio arco che va dal limite minimo (5 euro) a quello massimo (2500 euro), tenendo conto delle condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare e della possibilità di un pagamento rateale ex art. 133-ter cod. pen.

Giurisprudenza citata

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sentenza n. 28 del 2022 della Corte costituzionale
sentenza n. 15/2020 della Corte costituzionale
sentenza n. 22/2022 della Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Rinaldi Gino, nato il 21/12/1953 a Chieti avverso la sentenza dell'8/06/2023 emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; letta la requisitoria scritta con cui il Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell'8 giugno 2023 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Chieti ex art. 385 cod. pen., in relazione all'art. 47-ter, comma 8, legge 26 luglio 1975 n. 354, a Gino Rinaldi per essersi allontanato, al di fuori degli orari per i quali gli era consentito, dal domicilio presso il quale stava in detenzione domiciliare.

2. Nel ricorso e nelle conclusioni scritte del 7 novembre 2023 presentate dal difensore di Rinaldi si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione di legge e vizi o della motivazione in relazione al rigetto della richiesta, ex art. 20- bis cod. proc pen., di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria motivato con il richiamo all'art. 53 legge 24 novembre 1981 n. 689 ma non applicando l'art. 56-quater della stessa legge come novellata nel 2022. Si osserva che il parametro della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, con la introduzione dell'art. 56-quater non può essere rimesso a una valutazione discrezionale del giudicante e che nella fattispecie la certificazione ISEE indica un reddito dell'imputato pari a zero.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello ha ritenuto la certificazione ISEE — che attesta oltre all'assenza di familiari conviventi — una assoluta mancanza di reddito, in contrasto con il fatto che l'imputato ha svolto (almeno sino al 2019) attività di commercio ambulante e ha considerato che, stante la non attendibilità della certificazione ISEE, la determinazione della conversione nella misura di euro 5 per ogni giorno di pena detentiva risulterebbe il concreto incongrua e inaccettabilmente premiante per chi non offre elementi di valutazione veridici. Posto questo, ha richiamato la sentenza n. 28 del 2022 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma, legge 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui prevede che «il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare», anziché «il valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall'art. 135 del codice penale».

Su questa base, ha considerato che dalla sentenza, nel caso in esame, conseguirebbe l'irrogazione di una sanzione di 75 che, stante la mancanza di reddito addotta dall'imputato, condurrebbe a determinare la pena sostitutiva in oltre 27.000 euro «in insanabile contraddizione con la funzione rieducativa della penna e la sua finalità di prevenzione dal pericolo di reiterazione dei reati». La motivazione, non lineare, addotta dalla Corte di appello trascura che — proprio in considerazione delle iniquità che potevano derivare dalla precedente normativa e anche alla luce dei principi ricordati dalla Corte costituzionale (sent. nn. 15/2020 e 22/2022) — la quantificazione della pena pecuniaria sostitutiva è oggetto della nuova formulazione dell'art 56-quater legge n. 689 del 1981 e può effettuarsi entro l'ampio arco che va dal limite minimo (5 euro) a quello massimo (2500 euro), tenendo conto delle condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare e della possibilità di un pagamento rateale ex art. 133-ter cod. pen. che il giudice dovrà accertare nell'udienza ex art. 545- 2 bis cod. proc. pen.

Inoltre, a differenza che per le altre pene sostitutive, per la pena pecuniaria sostitutiva non è richiesto l'assenso del condannato.

2. Da quanto precede deriva l'annullamento della sentenza impugnata per un nuovo giudizio, circa la sostituzione della pena detentiva con una pena pecuniaria, da effettuarsi alla stregua dei nuovi canoni della legge n. 689 del 1981 introdotti dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte