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Sentenza — n. 5302/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment for failure to rule on request for alternative penalty under Art. 53 Law 689/1981.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5302/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appeal judgment solely regarding the failure to address the appellant's request for a substitute penalty. The appellant argued the lower court ignored his request under Article 53 of Law 689/1981, while the prosecution had only sought confirmation of the original sentence. The court ruled that the lower court's silence on this specific request constituted a violation of law requiring a new trial on that point.

Regesto Legislator

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Art. 53 legge 24 novembre 1981 n. 689; When an appellate court fails to rule on a request for a substitute penalty, the judgment is annulled and remitted for a new trial on that specific issue.

Parole chiave

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substitute penalty Law 689/1981 appellate judgment omission of ruling remittal for new trial violation of law detention alternative aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 53 legge 24 novembre 1981 n. 689
Con il secondo e il terzo dei motivi di ricorso di deducono violazione di legge e vizio della mozione perché la Corte di appello non ha in alcun modo considerato che l'appellante aveva chiesto la sostituzione della pena detentiva con una di specie corrispondente ex art. 53 legge 24 novembre 1981 n. 689.
art. 385 cod. pen.
Con sentenza del 13 marzo 2023 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Pescara ex art. 385 cod. pen. in relazione all'art.
art. 47-ter, comma 8, legge 26 luglio 1975 n. 354
in relazione all'art. 47-ter, comma 8, legge 26 luglio 1975 n. 354 a Vincenzo Acerra per essersi allontanato, al di fuori degli orari per i quali gli era consentito, dal domicilio presso il quale stava in detenzione domiciliare.
art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137
Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione di legge 3 vizio della motivazione con riferimento all'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Si assume che la omessa tempestiva trasmissione delle conclusioni del Procuratore generale entro il termine ultimo per le conclusioni della difesa (ma soltanto dopo le conclusioni della difesa) ha determinato una nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen.
Né, inoltre, diversamente da quel che assume il ricorrente, una tempestiva conoscenza delle richieste del Pubblico ministero avrebbe eventualmente consentito alla difesa di attivarsi per munirsi di una procura speciale e proporre un concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. perché ex art.
art. 591-bis, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen.
art. 385 cod. pen
Con sentenza del 13 marzo 2023 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Pescara ex art. 385 cod. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
Si osserva che la non conoscenza in tempi utili delle richieste del Pubblico ministero (che avrebbe potuto anche chiedere una riforma della sentenza di primo grado) non ha consentito alla difesa di attivarsi tempestivamente per munirsi di una procura speciale per proporre un concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 30146 del 28/04/2023, Terraciano
la proposta di concordato in appello deve essere formulata entro il termine di 15 giorni prima dell'udienza.Pertanto, poiché non emerge un concreto pregiudizio derivato alla Difesa dalla tardiva conoscenza delle conclusioni del Pubblico ministero (Sez. 6, n. 30146 del 28/04/2023, Terraciano, Rv.
Sez. 7, n. 32812 del 16/03/2023, Andreoni
Sez. 7, n. 32812 del 16/03/2023, Andreoni, Rv.
Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021, Carlino
285331 Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021, Carlino, Rv.
Sez. 2, n. 17010 del 17/03/2022, Rosafio
Questa mancanza comporta l'annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio sul punto, perché non risulta possibile desumere dal suo contenuto neanche una motivazione implicita (Sez. 2, n. 17010 del 17/03/2022, Rosafio, Rv.
Sez. 5, n. 845 del 26/10/2020, De Vita
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Acerra Vincenzo, nato a Napoli il 29/07/1966 avverso la sentenza del 13/03/2023 emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di V-efierra, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; letta la requisitoria scritta con cui il Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13 marzo 2023 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Pescara ex art. 385 cod. pen. in relazione all'art. 47-ter, comma 8, legge 26 luglio 1975 n. 354 a Vincenzo Acerra per essersi allontanato, al di fuori degli orari per i quali gli era consentito, dal domicilio presso il quale stava in detenzione domiciliare.

2. Nel ricorso e nelle conclusioni scritte del 7 novembre 2023 presentati dal difensore di Acerra si chiede l'annullamento della sentenza.2.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione di legge 3 vizio della motivazione con riferimento all'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176. Si assume che la omessa tempestiva trasmissione delle conclusioni del Procuratore generale entro il termine ultimo per le conclusioni della difesa (ma soltanto dopo le conclusioni della difesa) ha determinato una nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Si osserva che la non conoscenza in tempi utili delle richieste del Pubblico ministero (che avrebbe potuto anche chiedere una riforma della sentenza di primo grado) non ha consentito alla difesa di attivarsi tempestivamente per munirsi di una procura speciale per proporre un concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. (considerato anche lo stato di detenzione dell'imputato). Si argomenta che la Corte di appello avrebbe dovuto pronunciarsi sulla eccezione e, anche rigettandola, disporre rinvio a nuova udienza per consentire di formulare conclusioni nel merito o di formulare una proposta di concordato che, se valutata negativamente, avrebbe comportato lo svolgimento di una udienza in cui la difesa avrebbe potuto riproporre la richiesta di concordato. 2.2.

Con il secondo e il terzo dei motivi di ricorso di deducono violazione di legge e vizio della mozione perché la Corte di appello non ha in alcun modo considerato che l'appellante aveva chiesto la sostituzione della pena detentiva con una di specie corrispondente ex art. 53 legge 24 novembre 1981 n. 689.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Come rilevato dallo stesso ricorso in esame nelle conclusioni scritte per questo procedimento, nel giudizio di appello il Pubblico ministero, nelle sue conclusioni tardivamente conosciute dal Difesa del ricorrente, si è limitato a chiedere la conferma della sentenza di primo grado, sicché non irragionevolmente la Corte di appello — che ha così valutato l'eccezione formulata dalla Difesa il 6 marzo 2023 con una integrazione delle conclusioni iscritte delle quali la sentenza impugnata dà atto — ha argomentato che le conclusioni sono risultate irrilevanti ai fini della decisione.

Né, inoltre, diversamente da quel che assume il ricorrente, una tempestiva conoscenza delle richieste del Pubblico ministero avrebbe eventualmente consentito alla difesa di attivarsi per munirsi di una procura speciale e proporre un concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. perché ex art. 591-bis. comma 1, ultimo periodo, cod. proc pen. la proposta di concordato in appello deve essere formulata entro il termine di 15 giorni prima dell'udienza.Pertanto, poiché non emerge un concreto pregiudizio derivato alla Difesa dalla tardiva conoscenza delle conclusioni del Pubblico ministero (Sez. 6, n. 30146 del 28/04/2023, Terraciano, Rv. 285040;

Sez. 7, n. 32812 del 16/03/2023, Andreoni, Rv. 285331 Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021, Carlino, Rv. 281941) il primo motivo di ricorso risulta infondato.

2. Invece, è fondato il secondo motivo di ricorso. Con l'atto di appello il ricorrente aveva chiesto la sostituzione della pena detentiva con una di specie corrispondente ex art. 53 legge 24 novembre 1981 n. 689, ma la Corte di appello non ha in alcun modo risposto alla richiesta. Questa mancanza comporta l'annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio sul punto, perché non risulta possibile desumere dal suo contenuto neanche una motivazione implicita (Sez. 2, n. 17010 del 17/03/2022, Rosafio, Rv. 283114) e la Corte di cassazione non ha il potere di esprimere valutazioni sul tema oggetto del motivo di appello (Sez. 5, n. 845 del 26/10/2020, dep. 2021, De Vita, Rv. 280400).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa pronuncia sulla pena sostitutiva richie 61 e rinvia per nuovo giudizio su tale punto alla Corte di appello di Perugia. Ri