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Ordinanza — n. 5092/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on penalty proportionality as it concerns only sentencing, not legality of plea deal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5092/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the monetary penalty imposed during the plea bargain was disproportionate and thus illegal. The court ruled that challenges to the specific amount of the fine do not question the legality of the plea deal itself, which is the only ground for appeal at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 111 c.p.p.; Art. 163 c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences must challenge the legality of the agreement, not the proportionality of the specific monetary penalty imposed.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Plea Bargain Legality Penalty Proportionality Inadmissible Appeal De Plano Declaration motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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Art. 111 c.p.p.
Art. 163 c.p.p.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Biondo Christian, nato a Marsala il 31.03.1994 avverso la sentenza del 12/07/2023 emessa dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Marsala; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili afferenti al trattamento sanzionatorio - nello specifico in ordine alla congruità della pena pecuniaria - dunque all'evidenza estranei alla ipotesi di illegalità della pena che legittima l'impugnazione della sentenza di patteggiamento in sede di legittimità Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2023 Il Consigliere estensore r Itslente