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Ordinanza — n. 5091/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to waiver of liability and guilt in settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5091/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible without formalities because the defendant had previously waived liability and guilt through a settlement agreement. The lower court's final judgment on these waived issues precluded any further review in the subsequent appeal process. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360-bis c.p.p.; Art. 360-ter c.p.p.: A waiver of liability and guilt in a settlement agreement limits the cognizance of the second-instance judge and produces preclusive effects on the entire procedural development, including the judgment of legality.

Parole chiave

Generato dall'IA
waiver of liability waiver of guilt settlement agreement preclusive effect inadmissible appeal procedural waiver Cassazione ordinanza condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360-bis c.p.p.
Art. 360-ter c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero
Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Musumeci Michael nato a Catania il 09/07/1998 avverso la sentenza del 27/01/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.

Rilevalo, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente