Italian Supreme Court dismisses appeal against detention order citing sufficient evidence of criminal involvement and primary role in drug trafficking.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione rejected Pietro Raschellà's appeal against a detention order, upholding the lower court's decision to keep him in custody. Raschellà argued that the evidence regarding his role in drug trafficking and political support was insufficient and failed to address specific defense points. The court dismissed these claims by confirming that intercepted conversations and his active contacts with criminal groups established his primary involvement in serious crimes, satisfying the legal requirements for pre-trial detention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 275, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The court may apply pre-trial detention when intercepted communications and active contacts with criminal organizations demonstrate the suspect's primary role in serious crimes, thereby satisfying the statutory requirements for double presumption of guilt.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Raschellà Pietro nato il 24/02/1988 a Melito di Porto Salvo avverso l'ordinanza emessa il 01/06/2023 nei suo confronti dal Tribunale della libertà di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; sentito il Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato Pier Paolo Emanuele del Foro di Reggio Calabria, che in difesa di Raschellà, ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 10 giugno 2023 il Tribunale di Reggio Calabria, rigettando la richiesta di riesame, ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata a Pietro Raschellà dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria in relazione al reato ex artt. 99, 416-bis, comrni 1, 2, 3, 4, 5 e 8 cod. pen. (capo 1), ex artt. 99, 110, 56 cod. pen.,73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, 416-bis.1. cod. pen (capo 4), ex art. 23, comma 4, legge 18 aprile 1975 n. 110 (capo 7), ex artt. 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1965 n. 895 ((:apo 8), ex artt. 61 n. 2, 416-bis. 1., 648 (capo 9), ex artt. 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967 n. 897 (capo 10), come descritti nelle imputazioni provvisorie.
2. Nel ricorso presentato dal difensore di Pietro Raschellà si chiede l'annullamento dell'ordinanza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al capo 1, per avere — reiterando le argomentazioni contenute nell'ordinanza genetica — ravvisato gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato ex art. 416-bis cod. pen. sulla base di una saltuaria vicinanza del ricorrente rispetto a uno soltanto (Carmelo Pelle) dei soggetti ritenuti associati al gruppo criminale e in assenza di contenuti di conversazioni intercettate che avvalorino l'ipotesi che egli sia stato un rappresentante di suo padre, ritenuto capo della locale di ‘ndrangheta di Bianco, portandone i messaggi all'esterno del carcere in cui si trovava.
Si aggiunge che le conversazioni intercettate non forniscono dati univoci circa la rilevanza dell'intervento del ricorrente nelle vendita del villaggio Jonio Blu (p. 4-5 del ricorso) o circa un suo accordo con Pelle per il sostegno elettorale a uno specifico candidato. Si osserva che l'annullamento dell'ordinanza cautelare relativamente ai gravi indizi di colpevolezza a carico del suocero coindagato Francesco Perre depotenzia, comunque, la rilevanza delle condotte relative al capo 4 in relazione alla partecipazione alla associazione criminale. 2.2.
Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al capo 4 nel ravvisare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente quale intermediario con l'approvvigionatore di droga (Francesco Perre) sebbene nei confronti di questi non siano stati ravvisati gravi indizi di colpevolezza. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel ravvisare, in relazione ai capi 4, 8, 9 e 10, la sussistenza dell'aggravante ex art. 416-bis.1. cod. peri. nonostante che — per quanto argomentato con il primo motivo di ricorso — non siano ravvisabili a carico del ricorrente gravi indizi di colpevolezza circa la partecipazione alla associazione criminale. 2.4.
Con il quarto motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alle esigenze cautelari, perché l'ordinanza impugnata ha reiterato gli argomenti contenuti nella ordinanza genetica senza rispondere alla specifica deduzione contenuta nella pagina 16 della memoria difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è in infondato. 1.1. Il primo motivo non si confronta con gli specifici contenuti della ordinanza impugnata nei quali si evidenzia che: nella conversazione fra Carmelo Pelle e la moglie, preoccupata per i possibili esiti sanguinosi dei contrasti sorti in relazione alle vicende relative all'acquisto del villaggio Ionio Blu, la donna cercò di convincere il marito a farsi da parte e lasciare che Raschellà (che non era coinvolto nell'affare) provasse a risolvere la questione (p.11); dalle conversazioni intercettate emerge che Raschellà partecipò con Pelle al piano di sostegno politico a un candidato e le fece anche pensando ai vantaggi per la consorteria e anche ai benefici che avrebbe potuto trarne suo padre detenuto (p. 19); l'attività di messaggero del padre detenuto svolta dal ricorrente rispetto a altri soggetti, il suo coinvolgimento nelle attività illecite connesse agli stupefacenti, e i suoi contatti non soltanto con Pelle ma anche con altri appartenenti alle cosche o alla criminalità calabrese (Pasquale Prossomariti, gli Africoti e i suoi stessi parenti) che chiesero il suo intervento per realizzare i reati descritti nei capi 4, 7,8, 9, 1.0 delle imputazioni provvisorie (p. 43). 1.2.
Il secondo motivo di ricorso non riporta ragioni per le quali i giudici non hanno ritenuto sussistere gravi indizi di colpevolezza a carico di Francesco Perre (suocero del ricorrente), in ogni caso non risulta che il ruolo dello stesso si presenti come essenziale allo svolgimento dei traffici illeciti. Nè, per altro verso, evidenzia manifeste illogicità nell'ordinanza impugnata, che ha congruamente considerato le conversazioni intercettate dalle quali emerge che Raschellà e Pelle si attivarono per reperire almeno 4 chilogrammi di cocaina tramite contatti con i Prossomariti e altri soggetti [p. 23-27], anche se poi l'affare non si concluse. 1.3.
Nello stesso terzo motivo di ricorso si riconosce c:he la tesi difensiva sta o cade in relazione alla fondatezza del primo motivo di ricorso, che è stato rigettato, sicché il terzo ne segue l'esito. 1.4. Circa il quarto motivo di ricorso, deve registrarsi che il Tribunale ha motviato le esigenze cautelari considerando il coinvolgimento attivo del ricorrente negli affari della associazione per delinquere, con un ruolo primario anche nella realizzazione di gravi reati-fine (traffico illecito di sostanze stupefacenti, violazione del nome sul controllo delle armi), così corroborando la doppia presunzione in materia cautelare posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. peri. a giustificazione della applicazione della custodia cautelare in carcere.2.
Dal rigetto del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'a