Sentenza — n. 4644/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Trieste ha rigettato l'istanza con la quale il difensore dell'estradando aveva chiesto di dichiarare la nullità del consenso prestato dal proprio assistito all'udienza del 28 luglio 2023 fissata ex art. 702, comma 2, cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 143 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 4644/2024 — snpen · Corte di Cassazione: La presenza di un idoneo interprete costituisce garanzia essenziale anche per l'estradando e allorché non vi sia, come nella specie, costituisce causa di nullità a regime intermedio ex art. 143 cod. proc. pen. 3.In data 5 gennaio 2024 è pervenuta memoria difensiva dell'avvocato Enrico Miscia che, contestando il contenuto della requisitoria del Pubblico Ministero, ha ribadito che il provvedimento impugnato ha violato una disposizione di legge processuale funzionale a garantire il pieno di diritto di difesa tramite una consapevole partecipazione al processo deWestradando, così disattendendo i principi del diritto dell'Unione europea.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Repac Darko, nato in Bosnia Erzegovina il 18/07/1984 (CUI 06PQDKY) avverso l'ordinanza del 25/0/2023 della Corte di appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.e
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Trieste ha rigettato l'istanza con la quale il difensore dell'estradando aveva chiesto di dichiarare la nullità del consenso prestato dal proprio assistito all'udienza del 28 luglio 2023 fissata ex art. 702, comma 2, cod. proc. pen.
2. Darko Repac, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso articolando un unico motivo. Violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. in relazione agli ari:t. 24 e 111 Cost. in quanto Darko Repac nel corso del procedimento per estradizione non aveva potuto esercitare pienamente il proprio diritto di difesa e ad un giusto processo, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte EDU citata, per assenza di un'adeguata assistenza linguistica, come dimostrato dall'ambiguità della traduzione della domanda rivoltagli dal giudice circa la consegna in Svizzera, a cui aveva prestato il consenso in modo inconsapevole.
La presenza di un idoneo interprete costituisce garanzia essenziale anche per l'estradando e allorché non vi sia, come nella specie, costituisce causa di nullità a regime intermedio ex art. 143 cod. proc. pen. 3.In data 5 gennaio 2024 è pervenuta memoria difensiva dell'avvocato Enrico Miscia che, contestando il contenuto della requisitoria del Pubblico Ministero, ha ribadito che il provvedimento impugnato ha violato una disposizione di legge processuale funzionale a garantire il pieno di diritto di difesa tramite una consapevole partecipazione al processo deWestradando, così disattendendo i principi del diritto dell'Unione europea.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
2. La Corte di appello, nel pieno rispetto dell'art. 143 cod. proc. pen. e della sua lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata, ha motivato ampiamente, con argomenti logici e completi, l'assenza di vizi del consenso di Darko Repac, dando atto, anche all'esito della visione della registrazione, che, all'udienza del 28 luglio 2023, in cui aveva acconsentito ad essere estradato in Svizzera a) era stato regolarmente assistito da un interprete;
b) aveva ben compreso la domanda rivoltagli dal giudice delegato circa il contenuto e gli effetti del consenso (anche perché il giorno precedente all'udienza gli era stata consegnata «comunicazione scritta per l'arrestato» tradotta in lingua inglese - che aveva dichiarato di conoscere - in cui erano indicati i suoi diritti e le sue facoltà tra i quali anche «la possibilità di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria emittente» pag. 2). Deve peraltro aggiungersi che, come risulta dal provvedimento impugnato (pag.1), dopo l'udienza del 28 luglio 2023 si è conclusa la fase giurisdizionale e il Ministro della giustizia ha concesso l'estradizione di Darko Repac alla Confederazione svizzera, con provvedimento del 28 agosto 2023, proprio alla luce del consenso da questi espresso, cosicché il vizio oggetto dell'odierno ricorso doveva essere fatto valere dinanzi al Tribunale amministrativo regionale, attraverso l'impugnazione, da parte dell'estradando, del decreto ministeriale con il quale la domanda di estradizione è stata accolta.
3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa del