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Ordinanza — n. 4630/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses extraordinary appeal for factual error regarding inadmissibility of retrial request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4630/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the extraordinary appeal inadmissible because it sought to correct a factual error regarding the timing of a retrial request. The applicant argued that the lower court erred in declaring the request inadmissible due to a procedural delay, claiming the merits were not yet finalized. The court rejected this, ruling that the request aimed to exercise a power already consumed by the decision, which falls outside the scope of factual errors under the relevant statute.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis c.p.p.; Art. 45 c.p.p.: The extraordinary appeal for correction of factual error does not apply to decisions declaring a retrial request inadmissible because the request sought to exercise a power already consumed.

Parole chiave

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extraordinary appeal factual error correction retrial request inadmissibility consumed power judicial decision timing impugnabilità della decisione di rinvio ritiro dell'istanza giudiziaria motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis cod. proc. pen.
ORDINANZA sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da: Carosiello Francesco nato a Stonariella il 6/08/1959 per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella ordinanza del 14/06/2022 n.
Art. 45 cod. proc. pen.
43767/2022 della Settima Sezione Penale che ha dichiarato inammissibile la richiesta del 5 marzo 2022 di rimessione, ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen., del processo iscritto al numero 3991/2020 pendente dinanzi alla Corte di appello di Milano; -alla sentenza del 14 aprile 2023 emessa nel procedimento n.
art. 625-bis cod. proc. pen
ORDINANZA sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.
articolo 625-bis cod. proc. pen
ORDINANZA sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod.
art. 45 cod. proc. pen
43767/2022 della Settima Sezione Penale che ha dichiarato inammissibile la richiesta del 5 marzo 2022 di rimessione, ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen., del processo iscritto al numero 3991/2020 pendente dinanzi alla Corte di appello di Milano; -alla sentenza del 14 aprile 2023 emessa nel procedimento n.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Con i motivi, sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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S.U., 27 marzo 2002 n. 16104, De Lorenzo
S.U., n. 16103 del 27/03/2002, Basile
S.U., n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv.
S.U., n. 13199 del 21/07/2016, Nunziata
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da: Carosiello Francesco nato a Stonariella il 6/08/1959 per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella ordinanza del 14/06/2022 n. 43767/2022 della Settima Sezione Penale e nella sentenza del 14/04/2023 n. 27745/2023 resa nel procedimento avente il n, 33233/2022 della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione. Visti gli atti allegati e le istanze; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna

RITENUTO IN FATTO

1. L'avvocato Giuseppina lana, in qualità cii procuratore speciale di Francesco Carosiello, ha proposto ricorso, ai sensi dell'articolo 625-bis cod. proc. pen., per la correzione dell'errore di fatto, con richiesta di dichiarazione di sospensione dell'efficacia dell'esecuzione, in relazione: -alla ordinanza del 14 giugno 2022 n. 43767/2022 della Settima Sezione Penale che ha dichiarato inammissibile la richiesta del 5 marzo 2022 di rimessione, ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen., del processo iscritto al numero 3991/2020 pendente dinanzi alla Corte di appello di Milano; -alla sentenza del 14 aprile 2023 emessa nel procedimento n. 33233/2022, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Francesco Carosiello avverso la sentenza del 1marzo 2022 della Corte di appello di Milano.

2. Con i motivi, sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrente sostiene che, quanto all'ordinanza del 14 giugno 2022 della Settima Sezione Penale, la decisione è erronea e che la stessa andava rimessa alle Sezioni Unite, rilevando un contrasto sulla nozione di "merito" del procedimento, merito che può dirsi esaurito solo con il deposito della motivazione del provvedimento che, nel caso in esame, era intervenuto nelle more della decisione dell'istanza di rimessione, poiché la sentenza della Corte di appello di Milano, decisa all'udienza del 1 marzo 2022 (con lettura del dispositivo), era stata depositata solo il 22 maggio 2022; in altri termini, essendo stato il procedimento di merito definito solo con il deposito della sentenza, è a questo momento che occorre fare riferimento ai fini della proposizione dell'istanza di rimessione Quanto alla sentenza di questa Corte del 14 aprile 2023, che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello sopra indicata, la decisione è erronea perché ha considerato generico il motivo sulla mancata considerazione della istanza di remissione in questione.

4. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Deve evidenziarsi che l'errore di fatto può consistere anche nell'omesso esame di uno o più motivi del ricorso per cassazione, sempre che sia dipeso "da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura". 5.Non può costituire oggetto del ricorso ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. l'ordinanza del 14 giugno 2022 n. 43767 della Settima Sezione Penale che ha dichiarato inammissibile la richiesta del 5 marzo 2022 di rimessione ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen. del processo iscritto al numero 3991/2020 pendente dinanzi alla Corte di appello di Milano sul rilievo che, essendo stata proposta dopo il deposito del dispositivo, non vi era più spazio per attivare l'operatività di un istituto inteso a garantire il corretto svolgimento del procedimento, l'imparzialità del giudice e la libera attività difensiva delle parti, sicché la richiesta di rimessione mirava a sollecitare l'esercizio di un potere decisorio ormai consumato con la decisione.

Questa Corte ha perimetrato l'ambito di esercizio dei poteri delle parti nella materia del ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. in relazione a errori materiali o di fatto che possono inficiare le decisioni giudiziarie, analizzando e definendo la nozione di condannato quale soggetto titolare del potere di istanza, nozione che, pertanto, rileva anche al fine di individuare i provvedimenti che possono essere oggetto della proposizione del mezzo di impugnazione straordinario (SU., 27 marzo 2002 n. 16104, De Lorenzo, non massimata;

S.U., n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221281). E pacifico che il condannato sia il soggetto destinatario, con la pronuncia oggetto di ricorso, di una decisione sulla responsabilità, connessa alla formazione del cd. giudicato in senso sostanziale, estesa ai casi di rigetto o dichiarazione di inammissibilità della richiesta di revisione sul rilievo che decisioni contribuiscono alla "stabilizzazione" del giudicato (S.U., n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269788). La decisione della Corte di cassazione in materia di rimessione del processo per legittima suspicione non è pertanto suscettibile di dare luogo alla formazione del giudicato, trattandosi di una decisione allo stato degli atti e in materia processuale: del tutto irrilevante è, in questa prospettiva, la dedotta nozione di merito del processo che, in tesi, dovrebbe giustificare la remissione degli atti alle Sezioni Unite.

6. Conseguentemente, correttamente la Seconda Sezione penale, con la sentenza del 14 aprile 2023, ha ritenuto inammissibile il ricorso sul punto.

7. Alla inammissibilità del ricorso, da dichiararsi de plano, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis