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Sentenza — n. 4628/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against reduced sentence due to defendant's waiver of all other grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4628/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The defense argued for a violation of procedural law and omitted reasoning regarding an expulsion order, but the defendant had previously waived all other grounds and agreed to the sanction. The court ruled that the reduced sentence reflected the gravity of the conduct rather than an error, and the lack of specific reasoning on expulsion was justified by the defendant's prior waiver of other arguments.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/90: When a defendant waives all other grounds and agrees to a sanction, a reduced sentence based on the choice of a single third party does not indicate an error but demonstrates the gravity of the conduct, rendering the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal waiver of grounds reduced sentence procedural violation omitted reasoning court costs Cassazione remissione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
1.Brahimi Besnnir ricorre avverso la sentenza, con la quale la Corte di appello di Ancona, in data 3 aprile 2023, rideterminava ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/90
Corte costituzionale, n. 186/2000
art. 599-bis cod. proc. pen
1.Brahimi Besnnir ricorre avverso la sentenza, con la quale la Corte di appello di Ancona, in data 3 aprile 2023, rideterminava ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 73 d.P.R. n. 309/90

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Brahimi Besmir nato in Albania il 17/06/1990 avverso la sentenza del 3/04/2023 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Marco Dall'Olio, che ha chiesto la inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Brahimi Besnnir ricorre avverso la sentenza, con la quale la Corte di appello di Ancona, in data 3 aprile 2023, rideterminava ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in anni due e mesi sei di reclusione ed euro duemila di multa, la pena inflitta all'imputato (e al coimputato non ricorrente) dal Tribunale di Ancona in data 20 settembre 2022.

2. La difesa articola due motivi di ricorso: 2,1. Violazione di legge processuale, per avere le parti previsto di ridurre la pena per la scelta del rito di un solo terzo (laddove la contrazione sanzionatoria 2.2. Omessa motivazione in ordine alla conferma del provvedimento di espulsione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

LI1 ricorso è inammissibile. 2.11 primo motivo è manifestamente infondato. L'imputato ha rinunciato a tutti i motivi di ricorso e ha concordato con il Pubblico ministero il solo trattamento sanzionatorio. La circostanza che la riduzione della pena, in ragione della scelta del rito, sia stata pari ad un terzo, lungi dall'essere indicativa di una erronea determinazione delle parti, è dimostrativa - così come motiva il giudice - della gravità della condotta, che non consentiva una maggior contrazione della pena (viceversa risultando possibile l'applicazione del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90). Risulta, pertanto, liberamente determinatasi la volontà dell'imputato e insussistente, anche sotto il profilo del fumus, qualsivoglia incertezza in ordine ad una piena ed assoluta libertà di autodeterminazione.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La riferita gravità della condotta e l'intervenuta rinuncia ad ogni altro motivo escludevano che al giudice spettasse - ulteriormente rispetto alla pronuncia di primo grado - di motivare in ordine alla intervenuta espulsione. Peraltro, il motivo proposto dalla difesa non denuncia l'illegalità della misura, ma il vizio di motivazione.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle n e spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della l a l C