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Sentenza — n. 4627/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls preventive measure due to apparent reasoning linking criminal guilt to social danger without independent analysis.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4627/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the appellate court's preventive measure against Garante Luca, ordering a remand to the Naples Court of Appeal. The defense argued that the lower court's reasoning regarding qualified social danger was merely apparent, relying solely on the defendant's guilt for a separate pending case involving illegal weapon possession. The court agreed, finding the decision violated legal requirements by failing to conduct an independent analysis of the defendant's actual current danger level.

Regesto Legislator

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Art. 125 cod. proc. pen.; Art. 4, comma 1 lett. b) d.lgs. 159/2011: A preventive measure decision is void if the reasoning regarding qualified social danger is merely apparent and derived exclusively from the judgment of criminal guilt in a separate proceeding, without an independent assessment of the specific indicators of current danger.

Parole chiave

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preventive measures qualified social danger apparent reasoning separate criminal trial remand to appellate court independent analysis Art. 125 code of criminal procedure riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 125 cod. proc. pen.
Nell'ambito di tale vizio rientra il solo caso della assenza assoluta di motivazione, cui è da parificare la ipotesi di motivazione meramente apparente; in tali casi, infatti, vi è la violazione di legge per mancan2:a di un elemento essenziale dell'atto, ex art. 125 cod.
Art. 4, comma 1 lett. b) d.lgs. 159/2011
Art. 623, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Cassazione, 6 ottobre 2022, n. 4627/2022
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da: Garante Luca nato a San Giuseppe Vesuviano il 28/08/1998 avverso il decreto del 6/06/2023 della Corte di appello di Napoli. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna. Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Kate Tassone, che ha chiesto il rigetto del ricorso; Letta la documentazione prodotta dalla difesa.

RITENUTO IN FATTO

1.Con il decreto impugnato, la Corte di appello di Napoli ha confermato il decreto del Tribunale di Napoli, che, in data 26 ottobre 2022, ha disposto nei confronti di Garante Luca la misura della sorveglianza speciale per anni due e la cauzione di euro mille, oltre alle prescrizioni, perché ritenuto portatore di pericolosità quaiificata ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett.

b) d. ligs 159/2011. 2.Avverso il decreto, ricorre per cassazione Garante, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge in relazione alla sua ritenuta pericolosità sociale. La Corte di appello si è limitata ad evidenziare la sentenza di condanna, confermata in appello, in relazione al reato di detenzione e porto illegale darmi comuni da sparo aggravato dal metodo mafioso. Per tale reato è ancora pendente il ricorso per cassazione e, comunque, non è stata eseguita una specifica analisi degli indicatori del requisito della attualità della pericolosità qualificata.

3. La difesa ha allegato dispositivo della sentenza pronunciata da questa Corte in data 6 ottobre 2022 con la quale è stata annullata senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Napoli di condanna per il reato di detenzione e porto illegale d'armi comuni da sparo aggravato dal metodo mafioso, limitatamente alla circostanza di cui all'art. 416-bis 1 cod. pen., che è stata esclusa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato e il decreto deve essere annullato con rinvio alla Corte di appello di Napoli.

2. Occorre osservare, preliminarmente, che il ricorso in cassazione in materia di misure di prevenzione può essere proposto esclusivamente per violazione di legge. Nell'ambito di tale vizio rientra il solo caso della assenza assoluta di motivazione, cui è da parificare la ipotesi di motivazione meramente apparente; in tali casi, infatti, vi è la violazione di legge per mancan2:a di un elemento essenziale dell'atto, ex art. 125 cod. proc. peri. 2.1. Rileva il Collegio che la motivazione del decreto impugnato circa la pericolosità qualificata del proposto è, effettivamente, apparente, essendo stata ricondotta dalla Corte di appello unicamente al giudizio di colpevolezza del Garante in relazione alle imputazioni di porto e detenzione illegali di armi comuni da sparo aggravato dal metodo mafioso (aggravante, peraltro, ritenuta, insussistente nel giudizio di cassazione del 6 ottobre 2023) formulato con sentenza della Corte di appello di Napoli.

In tale procedimento si faceva riferimento alla cosca camorristica dei fratelli Amoruso. Secondo la ricostruzione della Corte di appello, richiamata nel decreto impugnato, fu proprio Marco Amoruso a chiamare Garante chiedendogli di aiutarli a trovare un borsone nascosto in un terreno agricolo borsone che poi si scoprirà contenere armi -. Garante, a giudizio della Corte di appello non poteva ignorare, per le modalità della condotta e per la persona dalla quale proveniva la richiesta, del contenuto del borsone. Il decreto impugnato non prende in considerazione altri elementi, ritenendo irrilevante che i due soli precedenti penali di Garante non siano collegati ad ambienti malavitosi e siano oggettivamente di scarsa gravità.

Sempre nel provvedimento impugnato non si ritiene rilevante la circostanza che Garante e Amoruso fossero legati da una risalente amicizia. La decisione gravata ritiene sussistente l' appartenenza al sodalizio criminale, nonché l'apporto fornito dal preposto, facendo riferimento esclusivamente al ruolo marginale ricoperto da Garante nella complessiva vicenda penale che lo coinvolgeva, nella quale il predetto risulta avere svolto un'unica attività per conto di Amoruso, consistita nell'individuare il luogo per la custodia del borsone, contenente le armi, delle quali, in maniera apodittica, si sostiene che il proposto non potesse non essere a conoscenza.

3. Il decreto deve, in conclusione, essere annullato con rinvio alla Corte di appello di Napoli. La natura di decreto non permette il rinvio a diversa sezione, a mente del disposto di cui all'art.623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; per contro, la natura decisoria dell'atto impone che il Collegio chiamato alla nuova valutazione sia composto diversamente, stante l'incompatibilità dei componenti che hanno partecipato alla decisione oggetto di impugnazione.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napo