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Ordinanza — n. 4626/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against plea-bargain sentences for lack of admissible grounds under Cassation rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4626/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared eight appeals inadmissible de plano regarding plea-bargain sentences. The appellants, including individuals from Morocco and Albania, challenged sentences without raising specific legal errors permitted in such proceedings. The court ruled that generic complaints regarding conduct evaluation or lack of explicit intent are not admissible grounds for cassation against these specific verdict types.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against plea-bargain sentences are inadmissible if they merely request a re-evaluation of conduct without alleging a manifest error in legal qualification or the application of the law.

Parole chiave

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Italian Cassation Plea Bargain Sentences Inadmissible Appeals De Plano Procedure Criminal Procedure Code Manifest Error Legal Qualification ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Art. 129 cod. proc. pen.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento ai residui ricorsi, atteso che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento ai residui ricorsi, atteso che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - Oboroceanu, Rv, 272014
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da:

1. Ammarti Mohamed nato in Marocco il 17/09/1982 2. Balla Erdi nato in Albania il 19/03/1986 alias Mema Erdi nato in Albania il 19/03/1986 alias Zeneli Erdi nato in Albania il 18/0:3/1986 3. Bocilli Erjon nato in Albania il 02/10/1981 4. EI Idrissi Mounadi Mohammed nato in Marocco il 01/12/1975 5. Lakroucha Radoine nato in Marocco il 01/01/1978 6. Lusha Robewrt nato in Albania il 19/01/1981 alias Lusha Shpetim nato in Albania il 19/01/1981 7. Morchad Abdessamad nato in Marocco il 10/05/1987 8. Shahini Saimir nato in Albania il 07/11/1994 avverso la sentenza del 14/12/2022 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita ia relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.

In particolare, quanto ai primi due ricorrenti, deve evidenziarsi che gli stessi non hanno posto a sostegno dei loro ricorsi alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della propria volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma solo, peraltro genericamente e in modo assertivo, la mancata qualificazione della condotta di detenzione di stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, richiedendo, però, una rivalutazione degli elementi considerati per escludere tale ipotesi: si tratta di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non essendo stato prospettato un errore manifesto ma chiesta una rivalutazione della condotta, con la conseguente inammissibilità del ricorso.

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento ai residui ricorsi, atteso che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv, 272014). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ì ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm